Nella Sentenza n. 4104 del 5 ottobre 2016,il Consiglio di Stato si esprime in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), del “Cpa”, riguardo all’impugnazione degli atti di chiusura o rimodulazione oraria degli Uffici postali adottati dal gestore del “servizio universale” Poste Italiane Spa.
I Giudici affermano che sulla materia in questione decide il Giudice amministrativo, che deve verificare l’adempimento degli obblighi procedimentali, istruttori e motivazionali gravanti su Poste Italiane Spa. In particolare, i Giudici osservano che va preferita una lettura ampia ed in chiave oggettiva della nozione di “servizio pubblico”. Pur non riguardando direttamente il rapporto tra Ente concedente e soggetto concessionario, le misure di chiusura o di rimodulazione dell’orario di apertura degli Uffici postali presentano uno stretto collegamento con la concessione in forza della quale Poste Italiane eroga il “servizio postale universale”, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto concessorio. Gli artt. 1 e seguenti del Dlgs. n. 198/09, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo determinati profili inerenti la stessa erogazione del servizio (ad esempio, la violazione di standard qualitativi o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi) e che investono diritti soggettivi degli utenti (cd. “class action” pubblica), non possono non attrarre nella giurisdizione amministrativa anche gli atti prodromici aventi natura organizzativa posti in essere dal Concessionario del servizio. Nelle previsioni di detta disciplina, i reclami che gli utenti, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere all’Autorità di regolamentazione, lamentando disservizi di vario genere imputabili agli operatori, non precludono né condizionano, sul piano della procedibilità, la tutela giurisdizionale, anche in forma immediata. La fattispecie in esame non è riconducibile ad un semplice ed isolato rapporto di utenza, dal momento che la condotta di Poste Italiane determina effetti di carattere generale su di un’intera popolazione locale, mettendo in discussione quegli obblighi di “servizio universale” che, per il diritto europeo, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio.




