Classamento catastale: la Cassazione chiarisce che il Comune può delimitare le “microzone” anche oltre i termini iniziali

Tributinews n. 15/2025

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9278 dell’8 aprile 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa nasce dalla contestazione di un contribuente contro la variazione della Categoria catastale di 2 sue unità immobiliari, passate da A/2 ad A/1, con conseguente aumento della rendita.

L’Agenzia delle Entrate aveva effettuato questa modifica sulla base dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, che consente la revisione del classamento nelle cosiddette “microzone” comunali, cioè porzioni omogenee del territorio delimitate dai Comuni. Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che la delibera comunale con cui erano state individuate le “microzone” fosse illegittima, perché adottata in ritardo rispetto ai termini previsti dal Dpr. n. 138/1998 (9 mesi dalla sua entrata in vigore, cioè entro febbraio 1999), mentre il Comune aveva deliberato solo nel 2001.

Secondo il ricorrente, questo vizio avrebbe dovuto comportare la nullità dell’accertamento. La Suprema Corte però ha respinto il ricorso, spiegando che, sebbene il termine indicato nel Dpr. n. 138/1998 sia stato superato, ciò non determina automaticamente l’illegittimità della Delibera comunale. Infatti, il termine previsto per l’adozione delle “microzone” ha natura ordinatoria, non perentoria, e quindi non limita in modo definitivo il potere del Comune di deliberare in materia.

Inoltre, anche se è previsto un potere sostitutivo dell’amministrazione statale in caso di mancata deliberazione nei tempi, la legge non prevede che il Comune perda la possibilità di intervenire successivamente.

I Giudici di legittimità hanno quindi stabilito che una Delibera tardiva è comunque valida e può costituire base legittima per una revisione del classamento, a patto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge. In sintesi, la Suprema Corte ha statuito che il ritardo del Comune nell’individuazione delle “microzone” non rende automaticamente invalida la variazione catastale effettuata ai sensi della Legge n. 311/2004. Il potere di suddividere il territorio in “microzone” resta in capo all’Ente Locale anche dopo la scadenza dei termini originari, e il classamento effettuato su questa base è legittimo.

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