Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29816 del 19 novembre 2024
La questione nasce dal ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una Sentenza che aveva dato ragione a un contribuente sull’attribuzione del classamento catastale di un immobile. Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio aveva assegnato una nuova categoria catastale basandosi sulle informazioni fornite tramite la Procedura Docfa.
L’Agenzia delle Entrate, non condividendo la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello del contribuente, ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in quattro motivi, sostenendo che il classamento fosse corretto e conforme alla normativa catastale. L’obiettivo dell’Agenzia è far annullare la Sentenza d’appello e ripristinare il classamento originario. La controversia riguarda se l’immobile debba essere classificato come “abitazione signorile” (Categoria “A1”) o “villino” (Categoria “A7”). La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’immobile, pur dotato di accessori e impianti tecnologici come ascensore interno, impianto fotovoltaico, automazioni per tapparelle o cancello e sistemi di videosorveglianza, non avesse caratteristiche tali da giustificare l’inquadramento in categoria “A1”. Questi elementi sono stati considerati comuni anche nelle abitazioni classificate come “A7”, non sufficienti a qualificarlo come “signorile“. La Sentenza si è basata su una valutazione complessiva delle caratteristiche costruttive, tecnologiche, delle rifiniture e dell’ubicazione dell’immobile, seguendo i criteri previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Nel ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la motivazione della Sentenza, definendola apparente e contraddittoria, in particolare per la valutazione degli accessori tecnologici e per l’affermazione che l’immobile potesse essere compatibile anche con la Categoria “A8” (abitazioni in ville), pur non essendo questa oggetto del giudizio. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che il classamento in “A7” fosse il risultato di una corretta valutazione di merito da parte della Commissione regionale, coerente con i criteri normativi e giurisprudenziali. Eventuali censure sarebbero inammissibili in quanto avrebbero richiesto una revisione del merito, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile.
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la correttezza del classamento in “A7” e dichiarando infondate o inammissibili le doglianze presentate.


