Clausola sociale: legittima se compatibile con l’organizzazione d’impresa

Nel Parere n. 58 del 22 luglio 2015, l’Inail ha sottoposto all’attenzione dell’Anac un’istanza di parere, rappresentando di voler inserire nel bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del Servizio “Contact center” integrato, una clausola sociale ex art. 69, comma 3, del Dlgs. n. 163/06. In particolare, la clausola sottoposta al giudizio dell’Autorità prevede un automatismo nell’applicazione dell’istituto e contempera l’obbligo di assunzione prevedendo il numero fisso dei lavoratori da assumere e l’obbligo di assunzione, senza che sia prevista verifica di compatibilità con le esigenze di natura produttiva e tecnica dell’Impresa oltre che con le qualifiche e le professionalità a questa necessarie. L’Anac afferma che le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante. La clausola sociale, anche al fine di garantire la sostenibilità dell’Impresa sul mercato e dunque la ragione stessa della sussistenza della domanda di lavoro, non può alterare o forzare la valutazione dell’aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell’impresa e, in tal senso, non può imporre un obbligo di assorbimento di personale, senza adeguata considerazione delle condizioni dell’appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Con particolare riferimento ai lavoratori con disabilità, allo scopo di favorirne un nuovo collocamento, l’Anac ipotizza la previsione negli atti di gara di specifico richiamo al numero del personale affetto da disabilità già impiegato nell’appalto precedente al fine di consentire agli operatori economici interessati di tenerli in considerazione per il rispetto dei livelli delle quote di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99.

Anac – Parere n. 58 del 22 luglio 2015