Nella Delibera n. 1148 del 4 dicembre 2019 dell’Anac, un Comune ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il “Servizio di noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche” (prestazione principale) ed i relativi lavori di installazione di Categoria (prestazione secondaria) per l’importo di Euro 740.000. Veniva fissato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis), del Dlgs. n. 50/2016 e l’importo dell’affidamento.
L’Anac chiarisce che l’oggetto dell’appalto deve essere specificato mediante indicazione del Codice “Cpv” (“common procurement vocabulary”) in maniera dettagliata e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare. L’impropria attribuzione del Codice “Cpv” può comportare che un appalto di valore superiore alle soglie comunitarie sia classificato come appalto sotto soglia, in specie se il Codice “Cpv” impropriamente attribuito rientri tra quelli indicati nell’Allegato IX del Dlgs. n. 50/2016.
L’applicazione a tali appalti impropriamente classificati della procedura per l’affidamento dei contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, comporta la violazione delle norme in tema di affidamenti sopra soglia, che impongono l’emanazione di un bando di gara e l’adozione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, idoneamente pubblicizzata a livello comunitario oltre che a livello nazionale in conformità all’art. 72 del Dlgs. n. 50/2016.