Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 febbraio 2017, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto correttivo del “Codice degli Appalti”, ai sensi dell’art.1, comma 8, ella Legge-delega n. 11/16 e dopo la consultazione pubblica dello schema di Decreto in esame.
Con questo intervento, il Legislatore intende apportare significative modifiche ed integrazioni al Dlgs. n. 50/16 ma senza stravolgere i pilastri che sono alla base del “Codice” stesso.
Sono 3 le direttrici sulle quali si basa l’intervento legislativo:
- il testo è meglio coordinato per una sua più facile lettura e, di conseguenza, e una più agevole applicazione;
- alcuni istituti sono stati chiariti soprattutto, per quanto attiene la loro applicazione, anche in considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in sede consultiva, dalle associazioni e dagli operatori interessati;
- costituisce un tentativo di risolvere, in relazione ad alcuni aspetti emersi dalla lettura del Dlgs. n. 50/16, le problematiche che erano sorte in fase di prima applicazione.
Sinteticamente, le principali modifiche riguardano:
- Appalto integrato
E’ introdotto un periodo transitorio durante il quale è possibile l’appalto integrato per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del “Codice” e nei casi di urgenza.
- Progettazione
Dopo le polemiche sollevate dalle “Linee-guida” n.1dell’Anac sui servizi d’ingegneria e architettura, considerando che non erano vincolanti ma applicando la c.d. “moral suasion” di fatto lo erano, è introdotta l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi dei Professionisti a base di gara.
- Concessioni
E’ chiarito che il limite dell’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a Euro 150.000 che i Concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente e né quelli relativi alla manutenzione ordinaria.
- Subappalto
Com’è noto, la Corte di Giustizia Europea recentemente si era occupata di questo istituto ed aveva ritenuto le disposizioni italiane troppo rigide. Di conseguenza, anche per rispondere a questa esigenza di rispetto dei principi comunitari, si chiarisce tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto.Inoltre, per quanto riguarda l’indicazione della terna dei subappaltatori, si stabilisce che la stazione appaltante indichi nel bando quando ritiene necessario che la terna sia indicata in sede di offerta.
- Contraente generale
E’ stabilita una soglia minima di Euro 150 milioni per utilizzare l’istituto del contraente generale, per evitare che l’utilizzo delle soglie minime “provochi” un’elusione del divieto di appalto integrato.
- Varianti in corso d’opera
E’ inserita la possibilità di poter redigere una variante in corso d’opera per errore progettuale, pur specificando che questa è permessa solo entro i limiti quantitativi del de minimis.
- Semplificazioni procedurali
In caso di un nuovo appalto che si basi su progetti per i quali i relativi pareri siano scaduti ma non ci siano state variazioni, sono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese, già rese dalle amministrazioni interessate.
di Stefano Paoli