Con la Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un Interpello posto da un Comune a proposito del trattamento fiscale, ai fini dell’Imposta di bollo, delle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per violazione delle norme del Dlgs. n. 285/92 (“Codice della Strada”).
Nelle premesse viene ricordato l’art. 202, comma 2, del “Codice della Strada”, in base al quale “il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’Ufficio dal quale dipende l’Agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se la l’Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario”.
In seguito al pagamento in misura ridotta della sanzione, l’Organo ricevente rilascia apposita quietanza così come previsto dall’art. 387, comma 1, del Dpr. n. 495/92 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo ‘Codice della Strada’”).
L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Allegato “A” del Dpr. n. 642/72, che prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’origine pari ad Euro 2,00, per importi superiori a Euro 77,47 su “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Nella Risoluzione viene evidenziato che, in deroga a tale principio, l’art. 5, comma 4, della Tabella Allegato “B”, annessa al richiamato Dpr. n. 642/72, dispone l’esenzione in modo assoluto dell’Imposta di bollo per gli “atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra-tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra-tributarie di qualsiasi Ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei Concessionari del Servizio nazionale di riscossione”.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, nel considerare che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dettate dal “Codice delle Strada” è irrogata nell’esercizio di podestà amministrativa e riconducibile nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli Enti Locali di cui al richiamato art. 5, conclude sostenendo che le relative quietanze di pagamento emesse dagli Organi di Polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni sono esenti da Imposta di bollo.