Nella Sentenza n. 1824 del 9 aprile 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che l’art. 84 del Dlgs. n. 163/06 stabilisce che è proprio la Commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie. Tale criterio porta a ritenere che la previsione dell’art. 84 in punto di competenza della Commissione possa ben ritenersi soddisfatta, allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro vanti comunque una competenza generale in materia di gare pubbliche. Pertanto per la formazione della Commissione giudicatrice non è necessario che tutti i componenti siano in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste per la valutazione delle offerte, basta che tali requisiti professionali siano garantiti dalla Commissione globalmente considerata.




