L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 202 del 6 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale del compenso che percepito dai Giudici di pace, ed in particolare se sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autonomo e se possa fruire in questo secondo caso del regime fiscale forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 26 del Dlgs. n. 116/2017 disciplina il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai Giudici di pace. Tale norma, modificando, tra l’altro, gli artt. 50, comma 1, lett. f), e 53, comma 2, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), ha espunto le indennità corrisposte ai Giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai Giudici onorari di pace e ai Vice-Procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo.
Il successivo art. 32 del Dlgs. n. 116/2017 prevede che “le disposizioni dei Capi da I a IX si applicano ai Magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, le disposizioni dei Capi da I a IX si applicano ai Magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del Capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai Magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo Decreto. E’ in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall’art. 31, commi 2 e 3”.
In particolare, nel Capo XI, l’art. 31 (“Indennità spettante ai Magistrati onorari in servizio”) stabilisce:
– al comma 1, che per la liquidazione delle indennità dovute, tra l’altro, ai Giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto in esame continuano ad applicarsi “sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data” i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma;
– al comma 4, che “a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto” (15 agosto 2021), le indennità dovute ai predetti Magistrati onorari saranno erogate secondo le disposizioni contenute nel Capo IX del Dlgs. n. 116/2017, così che il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di lavoro dipendente.
Sulla base della richiamata previsione, quindi, il citato art. 26 (Capo IX) del Dlgs. n. 116/2017 (che ha modificato le norme del Tuir e ha qualificato le indennità corrisposte ai Magistrati onorari come redditi di lavoro autonomo) troverà applicazione nei confronti dei Magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, solo a decorrere dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all’entrata in vigore del Decreto.
Ne consegue che:
– per i Magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo;
– per i Magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano invece ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.
Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema del Dlgs. n. 116/2017, espressamente chiarisce che, “in stretta attuazione dei Principi di delega di cui all’art. 2, comma 17, lett. b), n. 5), e lett. c), si prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai Magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri operanti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente alla predetta data (che segna il termine del regime transitorio) la liquidazione delle indennità dovute ai predetti Magistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime del Capo IX del Decreto”.
Con riferimento all’art. 50 del Tuir, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Dlgs. n. 116/2017, come precisato dalla Risoluzione n. 68/E del 20014, il Legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di Giudici onorari espressamente individuate dalla norma (tra cui, appunto, i Giudici di pace), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni. Come rilevato dalla Risoluzione citata, mentre i compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nella seconda parte del citato art. 50, lett. f) (tra cui i Giudici di pace), rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le somme percepite per l’attività di Giudice di pace, se l’interessato è già in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal Dlgs. n. 116/2017 e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto” (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir.
Ciò comporta peraltro che, all’atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef per scaglioni, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 600/1973. A partire dal 15 agosto 2021, le somme percepite dall’interessato rientreranno invece tra i redditi di lavoro autonomo, con possibile applicazione del regime fiscale “forfettario” previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, laddove ovviamente sussistano i requisiti per poter godere di tale regime agevolativo.






