Corte dei conti Marche, Delibera n. 161 del 17 dicembre 2024
Un Comune ha chiesto se sia possibile e legittimo concedere, direttamente ed a titolo oneroso, uno spazio pubblico, come un tetto o un parcheggio, ad una “Comunità di energia rinnovabile” (“Cer”), costituita come associazione non riconosciuta del “Terzo Settore”, per realizzare e gestire un Impianto a fonti rinnovabili.
La domanda si basa sull’interpretazione dell’art. 71, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, per capire se questa concessione possa configurarsi come una valorizzazione del Patrimonio pubblico con finalità sociali e rispettare i principi di gestione contabile. Il quesito è di carattere generale e non riguarda decisioni già adottate, ma cerca di chiarire il quadro normativo applicabile e i limiti o le condizioni per procedere in conformità con i principi di trasparenza e buona amministrazione.
L’art. 71, comma 2, prevede che beni mobili e immobili di proprietà pubblica, non utilizzati per scopi istituzionali, possano essere concessi in comodato agli “Enti del Terzo Settore”, esclusi quelli configurati come Imprese sociali, per attività istituzionali, con l’obbligo per il comodatario di garantirne manutenzione e funzionalità per un massimo di 30 anni.
Le “Cer”, come definite dalla normativa europea e nazionale, hanno come scopo principale il beneficio ambientale, economico e sociale locale attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile e possono assumere forme giuridiche diverse, comprese quelle del “Terzo Settore”. Affinché un bene pubblico possa essere concesso in comodato, è necessario che non sia destinato a fini istituzionali e appartenga al Patrimonio disponibile dell’Ente, e che la concessione sia giustificata da un interesse pubblico prioritario rispetto alla semplice valorizzazione economica del bene.
Sebbene il Principio generale sia quello della redditività del patrimonio pubblico, può essere derogato se si dimostra che la concessione contribuisce a finalità di rilevante interesse collettivo, come le attività delle “Cer”. Il comodatario è tenuto a rispettare l’uso previsto del bene e ad assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anche se non è obbligatorio seguire una procedura ad evidenza pubblica, è raccomandabile pubblicare un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse e adottare una selezione comparativa ispirata a criteri di trasparenza e imparzialità. La concessione deve essere destinata esclusivamente a scopi sociali o di interesse pubblico, evitando usi commerciali o a scopo di lucro.
Se il Comune intende prevedere un “modus”, come il pagamento di un canone, ciò non deve trasformarsi in una controprestazione che snaturi il contratto di comodato, altrimenti si applicherebbe la disciplina della locazione.
La Sezione ha confermato che è possibile concedere in comodato uno spazio pubblico alla “Cer”, a condizione che l’operazione persegua un interesse pubblico prevalente e che l’ente motivi adeguatamente la decisione, assicurando il rispetto delle normative vigenti e degli obiettivi istituzionali prefissati. Tuttavia, la responsabilità della valutazione finale e della decisione rimane esclusivamente a carico del Comune, che deve garantire la conformità dell’intera operazione con i principi di legalità, trasparenza e gestione oculata del Patrimonio pubblico.