Tar Calabria, Sentenza n. 653 del 31 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, il ricorrente ha contestato i criteri adottati da un Comune in una procedura concorsuale per tre posti da dirigente tecnico, ritenendoli in contrasto con il Dpr. n. 487/1994. In particolare, lamenta che il metodo di calcolo dei punteggi non rispetti le modalità previste dalla normativa.
I Giudici rilevano che l’Amministrazione può legittimamente assegnare un punteggio complessivo per la prova pratica e la prova orale, suddividendolo all’interno del massimo di 30/30 (ad esempio, 10/30 per la prova pratica e 20/30 per la prova orale). È altresì corretto che, per determinare il punteggio finale, venga effettuata la somma dei risultati delle due componenti. Questo metodo non contrasta con l’art. 7 del Dpr. n. 487/1994, che, nei concorsi per esami, stabilisce che solo per il punteggio finale si applica la regola secondo cui “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”. La norma, infatti, si riferisce unicamente alla definizione del punteggio finale da attribuire al candidato, senza disciplinare il calcolo del punteggio per le singole prove o, come nel caso specifico, per prove accorpate considerate come parti di un’unica valutazione con pesi differenziati, finalizzata all’assegnazione del punteggio massimo di 30/30.


