Concorsi: nullità della prova per mancanza di timbro e firma sui fogli utilizzati per l’espletamento dell’esame

Nella Sentenza n. 608 del 28 giugno 2021 del Tar Liguria, alcuni partecipanti a un concorso pubblico, avevano impugnato gli esiti della prova pratica, il cui mancato superamento aveva determinato la loro esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura. In particolare, a sostegno del gravame avevano dedotto che la prova pratica sarebbe stata caratterizzata da una serie di irregolarità procedimentali comportanti la nullità, quali: i fogli contenenti i questionari non erano chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario; non era stata fornita per la prova carta recante il timbro dell’Amministrazione procedente e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I Giudici, in primo luogo, hanno affermato che, sul piano processuale, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato anteriormente alla formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressati indiscriminatamente in capo a tutti i concorrenti, non essendo meritevole di tutela il semplice interesse di fatto a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, confliggente con il superiore interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso.

Prima della formazione della graduatoria finale, tale interesse di fatto è del resto caratterizzato da provvisorietà, e non si stabilizza in una posizione giuridica di vantaggio meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di principi analoghi a quelli costantemente richiamati in tema di pubbliche gare, laddove è insegnamento consolidato che, quando viene impugnato un provvedimento di esclusione (anche per inidoneità dell’offerta tecnica) in corso di gara e prima dell’aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giuridicamente rilevanti. Nel merito, i Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso osservando che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Dpr. n. 487/1994 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza”. Si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell’ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte. Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell’interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione, è del resto confermato (al di là di ogni dubbio) dalla natura della sanzione prevista dall’ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità.