Concorsi: prova preselettiva

Nella Sentenza n. 1882 dell’11 febbraio 2020 del Tar Lazio, la ricorrente (ammessa con riserva ad un concorso, all’esito del procedimento cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, e successivamente assunta), aveva presentato ricorso non essendo rientrata entro il limite numerico di posti, previsto dal bando, all’esito della preselettiva. Ciò pur avendo totalizzato un punteggio che sarebbe corrisposto ad una votazione che rapportata al voto minimo prove concorsuali avrebbe consentito l’ammissione. I Giudici amministrativi, pur dichiarando improcedibile nel merito il ricorso (stante la carenza di interesse), hanno comunque evidenziato che la prova preselettiva non può essere definita come vera e propria prova concorsuale, in quanto la finalità che l’ordinamento assegna alla stessa è quella di operare una prima scrematura tra i candidati. La finalità della preselezione dunque è quella di accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di preparazione minimo, tale da rendere “utile” la loro partecipazione alle prove concorsuali, dovendosi limitare ad accertare il possesso delle conoscenze di base dei candidati e, al contempo, ad escludere quanti non posseggano quel “bagaglio culturale minimo” necessario per affrontare il concorso con qualche possibilità di vittoria. Ciò posto, la previsione ex ante di una soglia numerica di sbarramento, totalmente sganciata dalla predeterminazione di una soglia minima di punteggio in termini di sufficienza, da correlarsi alle risposte esatte fornite dal candidato, può determinare un’irragionevole restrizione della partecipazione al concorso.