Nella Sentenza n. 227 del 25 gennaio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici rilevano che l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, comma 1, e dell’art. 97, comma 3, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato, e non è stata incisa, neanche per incompatibilità, dall’art. 35, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 165/01, che ha fissato il criterio della adeguata pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale. Neppure rileva in contrario l’art. 32 della Legge n. 69/09, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni, anche di rango secondario, che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dunque, la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.




