Nella Sentenza n. 618 del 12 febbraio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, un soggetto chiede l’annullamento dell’avviso di procedura di progressione verticale adottato dal Comune, nella parte in cui disciplina le eventuali situazioni di candidati risultati a parità di punteggio, una volte esperite le operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, prevedendo l’esclusivo ricorso al criterio dell’età con preferenza del candidato più giovane.
I Giudici statuiscono che, nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del Dpr. n. 487/94 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età ex art. 3 della Legge n. 127/97. Quest’ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato art. 5, comma 4.







