Consiglio di Stato, Sentenza n. 153 del 10 gennaio 2025
Nella Sentenza in esame, il ricorrente ha contestato gli esiti di un concorso pubblico per profilo non dirigenziale, impugnando la graduatoria finale e gli atti correlati per la mancata valutazione di un titolo di preferenza, relativo al servizio civile, dichiarato tardivamente tramite Pec. In proposito, la ricorrente ha ritenuto penalizzante e formalistica la clausola del Bando (art. 8, comma 5), che richiede la dichiarazione tempestiva dei titoli entro il termine per la presentazione della domanda. Il ricorso, dichiarato inammissibile dal Tar per omessa notifica ai controinteressati, è stato portato in appello al Consiglio di Stato, dove il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione e l’accoglimento delle proprie doglianze. I Giudici hanno stabilito che è legittima la clausola del Bando che impone che i titoli di preferenza siano posseduti e dichiarati entro il termine per la presentazione della domanda. La mancata concessione della facoltà di integrazione successiva non costituisce una scelta afflittiva o penalizzante, bensì un presidio necessario per garantire l’imparzialità e il rispetto del principio di par condicio tra i candidati. Pertanto, l’appello è stato respinto.


