Tar Puglia, Sentenza n. 913 del 4 luglio 2025
Una candidata ha impugnato il punteggio attribuito nella graduatoria di un concorso pubblico bandito da una Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale amministrativo di categoria C. In particolare, ha contestato il fatto che le fosse stato assegnato un solo punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per la laurea magistrale, senza alcun punteggio ulteriore per la precedente laurea triennale, nonostante entrambe fossero titoli accademici ulteriori rispetto al diploma, requisito minimo di accesso. La ricorrente ha ritenuto ingiusta l’equiparazione tra triennale e magistrale e ha invocato il diritto a vedersi riconosciuti 3 punti complessivi. Il Giudice amministrativo ha però respinto il ricorso. Ha affermato che l’amministrazione regionale ha esercitato correttamente la propria discrezionalità, stabilendo nel bando che tra i titoli valutabili potesse essere considerato solo uno per ciascuna tipologia. Tale scelta è risultata coerente con il principio di parità di trattamento tra candidati e conforme a quanto previsto dal Dpcm. n. 78/2018 e dalle pronunce giurisprudenziali che riconoscono l’equivalenza tra laurea magistrale, specialistica e titoli a ciclo unico. I Giudici hanno chiarito che, in mancanza di irrazionalità evidente, la scelta dell’Amministrazione non è sindacabile dal Giudice. Valutare cumulativamente la triennale e la magistrale avrebbe violato la par condicio tra concorrenti, attribuendo un vantaggio ingiustificato a chi ha seguito un percorso triennale più magistrale, rispetto a chi ha ottenuto un titolo quinquennale unitario. La domanda è stata quindi ritenuta infondata. Il Giudice ha confermato che la clausola che limita la valutazione a un solo titolo per tipo è funzionale a evitare disparità e che, nel caso specifico, non vi era alcuna illegittimità o irragionevolezza nelle regole di attribuzione dei punteggi. In conclusione, il ricorso è stato respinto.





