Concorsi: rifiuto del differimento della prova scritta ed esclusione

Tar Lazio, Sentenza n. 13680 dell’8 luglio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la ricorrente ha contestato la decisione dell’Amministrazione di non ammetterla alle prove orali di un Concorso bandito dalla Regione per l’assunzione di 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di Esperto mercato e servizi per il lavoro. In particolare, la ricorrente aveva superato le prove preselettive. Non ha potuto partecipare alle prove scritte a causa di complicazioni legate a un parto cesareo urgente. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, l’impedimento dovuto allo stato di gravidanza non giustifica la creazione di una sessione suppletiva per le prove scritte di un concorso pubblico. Tuttavia, può giustificare il differimento di una prova individuale, come quella orale. I Giudici rilevano che la gravidanza durante le prove scritte non costituisce un rischio per la salute della donna e del nascituro. Differire le prove scritte pregiudicherebbe la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell’Amministrazione. Dunque, è legittimo negare il differimento delle prove scritte per evitare il pregiudizio derivante dal viaggio verso il luogo delle prove, poiché ciò comprometterebbe il principio di parità e trasparenza delle selezioni concorsuali. La tutela della maternità e delle pari opportunità non giustifica il differimento delle prove scritte, che devono svolgersi simultaneamente per tutti i candidati per garantire l’uguaglianza e la trasparenza. L’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 165/01 e la Direttiva del Ministro delle Pari opportunità del 23 maggio 2007 non giustificano il differimento, poiché si applicano a rapporti di lavoro già costituiti, non a concorsi pubblici. Nel caso di specie, un articolo del Bando stabilisce che l’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati. Tale previsione si applica a tutti i candidati, indipendentemente dalle ragioni dell’assenza, per rispettare il principio di imparzialità e par condicio. L’Amministrazione ha rifiutato la richiesta di svolgere le prove scritte da remoto, poiché tale opzione non era prevista dal bando e avrebbe violato il principio di trasparenza. La decisione dell’Amministrazione di non ammettere la ricorrente alle prove orali del Concorso è ritenuta legittima, non violando i Principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento amministrativo.

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