Consiglio di Stato, Sentenza n. 498 del 23 gennaio 2025
La questione riguarda il ricorso di una candidata esclusa dalla graduatoria per un tirocinio presso l’Ufficio del Giudice di Pace. L’esclusione è avvenuta perché, pur avendo caricato il documento d’identità nella procedura online, non ha successivamente stampato, firmato e ricaricato la domanda come richiesto dal bando. La candidata ha contestato la decisione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il soccorso istruttorio, che consente di correggere errori formali ed evitare esclusioni per semplici irregolarità. Inoltre, ha denunciato la violazione dei principi di buon andamento ed efficacia amministrativa e il danno al suo legittimo affidamento. Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, senza però valutare un’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione. In appello, la candidata ha riproposto tutte le sue contestazioni, mentre il Ministero della Giustizia e il CSM hanno insistito sulla conferma dell’esclusione.
I Giudici hanno accolto l’appello e annullato sia la graduatoria sia il bando nella parte in cui escludeva automaticamente i candidati senza dare loro la possibilità di correggere l’errore tramite soccorso istruttorio. Hanno ritenuto che l’esclusione fosse illegittima perché sproporzionata e contraria al principio di ampia partecipazione ai concorsi pubblici. In particolare, hanno rilevato che:
– la candidata aveva compilato correttamente il form online e caricato il documento d’identità;
– l’Amministrazione non aveva mai messo in dubbio l’autenticità della domanda
– il sistema informatico aveva confermato la domanda come “definita”;
– la mancanza dell’allegato firmato non equivaleva a una mancata presentazione della domanda.
Di conseguenza, il bando è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato perché prevedeva un’esclusione automatica senza possibilità di correzione. L’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per permettere alla candidata di completare la procedura. I Giudici hanno quindi ordinato di rieditare la graduatoria includendo la ricorrente tra gli ammessi.


