Tar Lazio, Sentenza n. 633 del 12 gennaio 2026
Nella controversia in esame, il candidato in un concorso pubblico a seguito della mancata ammissione alla prova orale, aveva proposto ricorso contestando nel merito la prova scritta. Il Tribunale ha respinto il ricorso chiarendo che la predisposizione dei quesiti e l’individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti, oggettivi e immediatamente rilevabili; nel caso esaminato, la contestazione relativa a un quesito a risposta multipla, ritenuto ambiguo dal candidato sulla base di interpretazioni dottrinali alternative, non è stata ritenuta fondata, poiché
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