Concorso pubblico: prova “in basket” a risposte predefinite e valutazione digitale

Tar Lazio, Sentenza n. 10007 del 26 maggio 2025

Nella fattispecie in esame, il caso riguarda un concorso pubblico in cui una persona ha contestato le modalità con cui è stata svolta e valutata una delle prove scritte, chiedendo l’annullamento degli atti del concorso. La prova in questione era prevista come prova “in basket”, cioè una simulazione per verificare capacità manageriali e decisionali (art. 6 del bando e Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica di cui al Dm. 28 settembre 2022). Secondo la parte ricorrente, la prova non rispettava quanto indicato nel bando e nelle linee guida, poiché invece di richiedere un elaborato aperto, era stata strutturata come un test con risposte predefinite. Inoltre, è stato lamentato che la valutazione sarebbe stata svolta in modo automatizzato da una Società esterna, anziché direttamente dalla commissione (in violazione, secondo la parte, dell’art. 11 del Dpr. n. 487/1994 e dell’art. 97 della Costituzione). I Giudici hanno respinto il ricorso, spiegando che la prova era stata correttamente impostata secondo le Linee guida, il bando e le norme applicabili. È stato chiarito che una prova in basket può prevedere quesiti con risposte predefinite se queste consentono di valutare le capacità gestionali e decisionali richieste, come previsto anche dall’art. 13 del Dpr. n. 487/1994 che ammette l’uso di strumenti informatici. I Giudici hanno inoltre precisato che la commissione ha fissato i criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova e si è avvalsa della collaborazione di una Società certificata secondo standard internazionali (UNI/ISO 10667), senza delegare le proprie funzioni di valutazione. L’uso di sistemi digitali per la correzione è stato ritenuto legittimo e coerente con la normativa vigente (tra cui l’art. 13 del Dpr. n. 487/1994 e l’art. 1 della Legge n. 241/1990), e non ha escluso il ruolo della commissione nella valutazione delle prove. Infine, i Giudici hanno sottolineato che le scelte fatte nella struttura della prova e nella sua valutazione rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e non sono emerse irregolarità o evidenti illogicità tali da giustificare l’annullamento della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto.

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