Tar Lazio, Sentenza n. 10007 del 26 maggio 2025
Nella fattispecie in esame, il caso riguarda un concorso pubblico in cui una persona ha contestato le modalità con cui è stata svolta e valutata una delle prove scritte, chiedendo l’annullamento degli atti del concorso. La prova in questione era prevista come prova “in basket”, cioè una simulazione per verificare capacità manageriali e decisionali (art. 6 del bando e Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica di cui al Dm. 28 settembre 2022). Secondo la parte ricorrente, la prova non rispettava quanto indicato nel bando e nelle linee guida, poiché invece di richiedere un elaborato aperto, era stata strutturata come un test con risposte predefinite. Inoltre, è stato lamentato che la valutazione sarebbe stata svolta in modo automatizzato da una Società esterna, anziché direttamente dalla commissione (in violazione, secondo la parte, dell’art. 11 del Dpr. n. 487/1994 e dell’art. 97 della Costituzione). I Giudici hanno respinto il ricorso, spiegando che la prova era stata correttamente impostata secondo le Linee guida, il bando e le norme applicabili. È stato chiarito che una prova in basket può prevedere quesiti con risposte predefinite se queste consentono di valutare le capacità gestionali e decisionali richieste, come previsto anche dall’art. 13 del Dpr. n. 487/1994 che ammette l’uso di strumenti informatici. I Giudici hanno inoltre precisato che la commissione ha fissato i criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova e si è avvalsa della collaborazione di una Società certificata secondo standard internazionali (UNI/ISO 10667), senza delegare le proprie funzioni di valutazione. L’uso di sistemi digitali per la correzione è stato ritenuto legittimo e coerente con la normativa vigente (tra cui l’art. 13 del Dpr. n. 487/1994 e l’art. 1 della Legge n. 241/1990), e non ha escluso il ruolo della commissione nella valutazione delle prove. Infine, i Giudici hanno sottolineato che le scelte fatte nella struttura della prova e nella sua valutazione rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e non sono emerse irregolarità o evidenti illogicità tali da giustificare l’annullamento della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto.







