Concorso: requisito di partecipazione aggiuntivo e legittimo ripensamento dell’Amministrazione

Tar Sicilia, Sentenza n. 303 del 30 gennaio 2026

La vicenda riguarda una selezione pubblica in cui l’Amministrazione aveva previsto, oltre al titolo di studio minimo, anche un requisito aggiuntivo per partecipare. Dopo la presentazione delle domande, però, l’Amministrazione ha eliminato quel requisito prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, quindi quando la procedura non era ancora conclusa. Alcuni partecipanti hanno contestato questa scelta, sostenendo che l’Amministrazione non potesse cambiare le regole fissate nel bando e che, avendole stabilite, si fosse ormai “auto-vincolata”. I Giudici respingono queste doglianze e chiariscono che la scelta di inserire requisiti ulteriori nel bando rientra nella discrezionalità

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato