Tar Sicilia, Sentenza n. 303 del 30 gennaio 2026
La vicenda riguarda una selezione pubblica in cui l’Amministrazione aveva previsto, oltre al titolo di studio minimo, anche un requisito aggiuntivo per partecipare. Dopo la presentazione delle domande, però, l’Amministrazione ha eliminato quel requisito prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, quindi quando la procedura non era ancora conclusa. Alcuni partecipanti hanno contestato questa scelta, sostenendo che l’Amministrazione non potesse cambiare le regole fissate nel bando e che, avendole stabilite, si fosse ormai “auto-vincolata”. I Giudici respingono queste doglianze e chiariscono che la scelta di inserire requisiti ulteriori nel bando rientra nella discrezionalità
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