Nella Delibera n. 24 del 23 febbraio 2017 della Corte dei conti Puglia un Sindaco, dopo aver richiamato la normativa dettata dall’art. 82, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) in materia di gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali e provinciali, chiede un parere in ordine all’ammissibilità della corresponsione dei predetti gettoni ai partecipanti alla Conferenza dei Capigruppo alla luce della regolamentazione comunale – ove si prevede che tale Conferenza costituisce ad ogni effetto una Commissione consiliare permanente.
La Sezione osserva che, nell’attuale quadro normativo, l’art. 82, comma 2, del Tuel non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la Conferenza dei Capigruppo. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Tuel, non è consentita la corresponsione di compensi per la partecipazione ad Organi o Commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche e non vi è dubbio che la Conferenza dei Capigruppo sia da ricondursi allo svolgimento di funzioni pubbliche.
Pertanto, la partecipazione dei Consiglieri comunali alla Conferenza Capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della Conferenza Capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti.
In merito all’eventuale assimilazione della Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni consiliari, la Sezione osserva che trattasi di questione gestionale specifica rientrante nella concreta attività amministrativa dell’Ente e per la quale deve ritenersi esclusa ogni ingerenza della Corte dei conti ma invita l’Ente a tener conto della diversità di funzioni di tale Conferenza rispetto alle attività delle Commissioni consiliari.Dunque, la Sezione ritiene che non sia consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti della Conferenza dei Capigruppo.