Conferimento di incarico a titolare di carica elettiva: la Corte veneta interviene sui limiti da osservare

Nella Delibera n. 131 del 2 marzo 2017 della Corte dei conti Veneto, un Comune chiede se il divieto di conferimento di incarichi ad Amministratori pubblici, stabilito dall’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, operi anche in relazione agli incarichi conferibili a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/01. In particolare, l’Ente in questione ha intenzione di affidare un incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del Dlgs. n. 165/01, ad un dipendente pubblico di altra Amministrazione. Tuttavia, tale dipendente risulta essere anche titolare di carica elettiva (Assessore e Consigliere comunale) presso altra Amministrazione.

La Sezione rileva chela disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, e contenente il principio di gratuità. L’unica eccezione a tale principio è ravvisabile nella tipologia degli incarichi obbligatori ex lege di cui all’art. 35, comma 2-bis, del Dl. n. 5/12 ovvero gli incarichi conferiti ai membri di Collegi di revisione dei conti e sindacali. Pertanto, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito da un Comune a soggetti titolari di cariche elettive, ivi inclusa la partecipazione ad Organi collegiali di qualsiasi tipo, anche se a favore di titolari di cariche elettive di Amministrazioni pubbliche diverse dal Comune in questione, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza.