di Cesare Ciabatti
Il testo del quesito:
“La nostra farmacia comunale riceve dai fornitori dei Ddt cartacei per la consegna della merce a cui seguono fatture differite mensili. In merito alla conservazione di questi documenti di trasporto come dobbiamo procedere ?”.
La risposta dei ns. esperti:
Come disciplinato dall’art. 39 del Dpr. n. 633/72, il soggetto passivo ha l’obbligo di conservare i documenti di trasporto (Ddt) al pari delle fatture. L’art. 2220 del “Codice civile” stabilisce altresì la conservazione almeno decennale delle scritture contabili.
Mentre per le fatture elettroniche la conservazione nella modalità digitale a norma
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