Consorzi: i servizi resi per conto dei consorziati ma in nome proprio devono essere fatturati

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3194 del 18 febbraio 2015

Nella fattispecie in esame, a seguito di processo verbale di constatazione, veniva notificato ad un Consorzio un avviso con il quale l’Ufficio delle Entrate rettificava parzialmente la Dichiarazione annuale “Iva”, presentata dall’Ente per l’anno 1997, accertando un minor credito d’imposta derivante dalla mancata emissione, da parte del Consorzio, delle fatture attive relative ai corrispettivi ricevuti dalle imprese consorziate, per l’attività svolta nel loro interesse quale mandatario senza rappresentanza delle stesse.

La Suprema Corte osserva che il primo Giudice ha errato nel ritenere, peraltro sulla scorta di un’incongrua valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso della verifica fiscale e riportati nel processo verbale di constatazione, che il Consorzio agisse nei confronti dei terzi come mandatario con rappresentanza delle Imprese consorziate, sulle quali sarebbero ricaduti quindi tutti gli oneri economici e fiscali delle operazioni svolte.

Per contro l’Ente, a parere della ricorrente, avrebbe svolto una vera e propria attività d’impresa, quale mandatario senza rappresentanza delle Imprese consorziate, ponendo in essere un’attività economica in nome proprio ma nell’interesse delle Società mandanti. I Giudici di legittimità osservano che ne conseguirebbe che i contributi delle consorziate, ponendosi in rapporto sinallagmatico con l’attività svolta dall’Ente per conto delle mandanti, costituirebbero dei veri e propri corrispettivi a fronte dei quali il Consorzio avrebbe dovuto emettere fattura, ai sensi degli artt. 3 e 21 del Dpr. n. 633/72.

Perciò, avendo l’Ente rilasciato invece, a dette Imprese, soltanto delle ricevute “madre e figlia”, costituenti l’unico documento comprovante gli incassi conseguiti, per effetto della ripartizione delle quote di contributi di competenza di ogni singola consorziata, il recupero a tassazione della maggiore Iva dovuta dall’Ente contribuente sarebbe da ritenersi, ad avviso dell’Amministrazione ricorrente, pienamente legittimo.

I Giudici di legittimità statuiscono, con specifico riferimento al caso in questione, che i Consorzi volontari di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Dpr. n. 633/72, sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgendo, quali mandatari senza rappresentanza delle Imprese consorziate, un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di imprenditore. Pertanto, essi hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale, in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall’art. 14, lett. a) e b), del Dpr. n. 600/73, e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati. Con la conseguenza che tali contributi versati dai consoci assumono una specifica rilevanza fiscale, venendo a configurarsi come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/72 .

Pertanto, ne discende che, nel caso di specie, la Ctr ha sbagliato a ritenere che il Consorzio, in quanto Ente operante in nome e per conto delle Società consorziate, non fosse soggetto all’obbligo di emettere fattura, per i corrispettivi della sua attività di servizio. Per contro, essendo stata tale attività svolta dal Consorzio nell’interesse delle consorziate ma in nome proprio, con la conseguente assunzione di tutti i relativi oneri economici e fiscali, l’Ente in parola avrebbe dovuto essere stato considerato soggetto passivo Iva.

di Carolina Vallini e Francesco Vegni