La Corte dei conti Abruzzo, con Delibera n. 321 del 23 ottobre 2014, si esprime su una richiesta riguardante le corrette modalità di contabilizzazione, in sede di bilancio di previsione, del disavanzo accumulato dagli Enti Locali ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243-bis e seguenti del Tuel. In particolare, l’Ente chiede di conoscere se, all’atto della redazione del bilancio di previsione per il 2014, debba tenere in considerazione l’intero disavanzo accumulato a tale data o solamente la quota dello stesso, da riassorbire nel singolo esercizio finanziario, secondo le previsioni del piano di riequilibrio. La Sezione osserva che la questione posta attiene, al coordinamento delle regole generali per la redazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali con la disciplina speciale della procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del Tuel. Al riguardo, l’art. 188 del Tuel, nella versione ancora in vigore per l’esercizio 2014, dispone che il disavanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente debba essere applicato al bilancio di previsione dell’anno successivo. In attuazione del predetto principio generale, l’art. 165, comma 11, del Tuel, nella versione anch’essa ancora in vigore per l’esercizio 2014, prevede che il disavanzo di amministrazione sia iscritto in bilancio prima di tutte le spese. Le citate norme, osserva la Sezione, hanno la chiara finalità di preservare la sana gestione degli Enti Locali, obbligandoli al riassorbimento immediato dei risultati negativi di amministrazione accumulati e al raggiungimento degli equilibri finanziari. Infatti, gli Enti Locali sono tenuti, in sede di programmazione finanziaria annuale, a reperire le risorse in entrata necessarie a ripianare il disavanzo accumulato nel precedente esercizio e a coprire le spese previste per quello successivo, garantendo il pareggio finanziario complessivo, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del Tuel. Il quadro normativo delineato fa riferimento ad Enti Locali che versano in una situazione di gestione ordinaria, laddove il conseguimento di risultati negativi di amministrazione deve costituire, in via generale, un evento episodico cui l’ente interessato è tenuto a far fronte illico et immediate. Invece, Completamente diverso appare il contesto operativo degli Enti Locali ammessi alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis. Tale procedura, attivabile in presenza di evidenti segnali di deficitarietà strutturale prossima al dissesto, apre una parentesi straordinaria nella gestione amministrativa degli Enti, tesa ad applicare su un orizzonte temporale massimo di 10 anni il recupero di situazioni di disavanzo e di posizioni debitorie fuori bilancio che, diversamente, non sarebbero assorbibili con le ordinarie procedure di cui ai citati artt. 188, 193 e 194 del Tuel.
La Sezione specifica che i momenti cardine della procedura di riequilibrio consistono:
1)nella preventiva definizione della complessiva posizione deficitaria e debitoria dell’ente;
2)nella ripartizione del ripianamento della stessa lungo l’orizzonte temporale pluriennale di riferimento;
3)nell’individuazione di misure correttive attendibili e ragionevoli, atte a garantire la copertura della quota della massa passiva imputata ai singoli esercizi.
Sebbene l’attuazione delle misure del piano di riequilibrio investa un lasso temporale pluriennale, la procedura di risanamento ex art. 243-bis va inquadrata, afferma la Sezione, in una prospettiva unitaria, volta a far conseguire agli enti interessati l’obiettivo finale del risanamento finanziario complessivo, attraverso il progressivo recupero delle passività accumulate, secondo l’iter previsto nel piano pluriennale. Dunque la Sezionem sulla base delle precedenti considerazioni, afferma che appare evidente come un’applicazione letterale del dettato degli artt. 165 e 188 del Tuel (concernenti il recupero del disavanzo di amministrazione in condizione di gestione ordinaria) agli Enti ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario stoni con la ratio stessa di quest’ultima, tesa a dilazionare il recupero della massa passiva in un arco temporale pluriennale. Infatti, per tali Enti l’iscrizione in bilancio dell’intero importo del disavanzo di amministrazione accumulato, in luogo della sola quota imputata al singolo esercizio nel piano di riequilibrio, determinerebbe inevitabilmente la previsione di risultati di amministrazione negativi per tutti gli esercizi in cui si articola il piano di rientro, con conseguente violazione del principio di pareggio finanziario complessivo previsto dall’art. 162 del Tuel. Infatti, gli enti in riequilibrio non sarebbero presumibilmente nella posizione di reperire già nei primi anni della procedura le risorse finanziarie necessarie a chiudere i bilanci in pareggio, recuperando l’intera posizione deficitaria che, con il piano approvato dalla Corte dei conti, si sono invece impegnati a riassorbire in un arco temporale decennale. Appare invece più coerente con le finalità della procedura di riequilibrio ex art. 243-bis una lettura degli artt. 165 e 188 del Tuel che consenta agli Enti Locali assoggettati al piano di rientro di tenere in considerazione, in sede di redazione del bilancio di previsione, la sola quota del disavanzo complessivo che, secondo l’iter previsto nel piano approvato dalla Corte dei conti, deve essere oggetto di recupero nell’esercizio di riferimento. Nella citata prospettiva unitaria della procedura di riequilibrio ex art. 243-bis del Tuel, il ripianamento della massa passiva complessiva verrebbe conseguito solo al termine dell’arco temporale pluriennale preso in considerazione dal piano. Inoltre questa opzione interpretativa garantisce una maggiore coerenza e omogeneità tra i documenti ufficiali di bilancio e le previsioni finanziarie del piano di riequilibrio, consentendo un confronto agevole tra stime effettuate in fase di definizione del piano e risultati ottenuti in fase di attuazione dello stesso. Infine, la Sezione precisa che le considerazioni precedentemente svolte in merito alla possibilità, per gli Enti Locali ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del Tuel, di imputare pro-quota il disavanzo nei bilanci degli anni in cui si articola il piano trova esclusivo riferimento all’ammontare complessivo del disavanzo quantificato all’atto di approvazione del piano finanziario. Eventuali ulteriori risultati negativi di amministrazione, realizzati nel corso della procedura di riequilibrio, costituendo deviazioni dagli obiettivi intermedi fissati nel piano, devono trovare copertura attraverso le procedure ordinarie di bilancio. Infatti, diversamente, l’iscrizione in bilancio di previsione della sola quota di disavanzo individuata nel piano approvato, senza tener conto dei nuovi accumuli di massa passiva, non consentirebbe, al termine dell’arco temporale di implementazione delle misure correttive, il raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’Ente.