Contenimento della spesa di personale: no ai conteggi virtuali, in quanto i dati di riferimento sono quelli effettivi del triennio 2011/2013

Nella Delibera n. 202 del 30 ottobre 2014 della Corte dei conti Piemonte, un Ente con popolazione di 1154 abitanti, fatte alcune premesse relative a movimentazioni di personale dal 2010 al 2013, chiede se sia possibile comprendere, in via figurativa, nella spesa di personale per l’esercizio di riferimento (annualità 2013), ai fini dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, l’importo relativo al maggior trattamento economico che avrebbe corrisposto, qualora fosse rimasta in servizio attivo, a una dipendente che ha usufruito, nel 2013, di un periodo di aspettativa per maternità (prima a stipendio ridotto e poi senza stipendio), dimettendosi dal servizio alla scadenza di detto periodo. In particolare, l’Ente vuole sapere se sia possibile rendere omogenei i dati relativi alla spesa di personale per gli esercizi 2013 e 2014, “evitando così che eventuali variazioni in aumento vengano influenzate da decisioni non rientranti nell’autonomia decisionale e nella responsabilità dell’Ente”. Precisa ancora il Comune istante che, in caso contrario, si troverebbe nell’impossibilità di assicurare una dotazione organica adeguata al servizio finanziario. La Sezione afferma che aseguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza cioè alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’Ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento. Pertanto, il Comune istante, nel dare applicazione alla nuova normativa di cui all’art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/06, non potrà che fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5-bis, del Dl. n. 90/14, ossia del triennio 2011/2013.