Il Dait, con il Parere n. 21959 del 16 luglio 2026, pubblicato il 14 ottobre 2026, si è pronunciato in merito al diritto di accesso dei Consiglieri comunali agli atti relativi ad un contenzioso civile pendente tra un Comune e una Società concessionaria della gestione del Cimitero comunale.
Nel caso esaminato, alcuni Consiglieri di minoranza avevano richiesto informazioni sullo stato della causa e copia integrale degli atti processuali depositati dalle parti. Il Legale dell’Ente aveva espresso perplessità sul rilascio della documentazione, ritenendo che la divulgazione degli atti potesse compromettere la strategia difensiva del Comune durante una delicata fase di mediazione.
Nel proprio Parere, il Ministero ha ricordato che l’art. 43 del Tuel attribuisce ai Consiglieri comunali un ampio diritto di accesso a tutti gli atti e alle informazioni utili all’esercizio del mandato, quale strumento essenziale di controllo politico-amministrativo sull’operato dell’Ente. Tale diritto, pur essendo particolarmente esteso, non è tuttavia illimitato e deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità, strumentalità rispetto alle funzioni consiliari e tutela della riservatezza dei terzi.
Richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Ministero evidenzia che il corretto bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della privacy può essere raggiunto attraverso il rilascio degli atti richiesti con l’oscuramento dei nominativi e di ogni altro elemento idoneo a identificare i soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non risultino indispensabili per lo svolgimento del mandato consiliare.
Il Parere precisa inoltre che le limitazioni previste dalla normativa generale sull’accesso documentale e la tutela delle strategie difensive dell’Ente riguardano principalmente l’accesso disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e non possono essere automaticamente estese all’accesso qualificato riconosciuto ai Consiglieri comunali dall’art. 43 del Tuel.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Dait conclude che l’Amministrazione comunale può consentire ai Consiglieri l’accesso agli atti del contenzioso pendente, compresi quelli processuali, riservandosi di oscurare dati personali e informazioni identificative non necessarie all’effettivo esercizio delle funzioni istituzionali del Consigliere. Rimangono invece esclusi dall’accesso gli eventuali atti coperti da segreto investigativo o strettamente riconducibili ad attività di Polizia giudiziaria.


