Contenzioso tributario: inammissibile l’appello non notificato tramite Pec

Nella Sentenza n. 2793 del 23 marzo 2021 della Ctr Sicilia, l’Agenzia delle Entrate deduceva l’inammissibilità del gravame per omessa notifica a mezzo Pec e ne chiedeva il rigetto.
I Giudici chiariscono che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3 del Dlgs. n. 546/1992, che richiama il Dm. n. 163/2013, le notifiche tramite Pec degli atti del Processo tributario sono state previste in via sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del Dm. 4 agosto 2015. Successivamente, con Dm. 14 dicembre 2016, il Processo tributario telematico è entrato in vigore nelle altre Regioni secondo varie cadenze, ed in Sicilia dal mese di luglio 2017.
Pertanto, appare fuor di dubbio che, nel caso di specie, l’appello, introdotto nel 2020, doveva essere notificato esclusivamente con modalità telematica.
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