Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 237 del 6 dicembre 2024
Nella fattispecie in oggetto, la Sezione rileva che la mancata presentazione, insieme al conto parificato, della Relazione prevista dall’art. 139 del “Codice della Giustizia contabile” rappresenta un adempimento distinto e autonomo rispetto alla parificazione del conto stesso. Tuttavia, l’assenza della relazione redatta e depositata dall’Organo di controllo interno non può essere imputata all’Agente contabile, ma è una responsabilità dell’Amministrazione, che è obbligata per legge a eseguire tale compito. La redazione della relazione spetta all’Organo di controllo interno designato dall’Ente, il quale deve garantire una posizione di imparzialità rispetto all’Agente contabile, così da preservare l’integrità del controllo. Sebbene interno, infatti, tale controllo deve essere esercitato in maniera indipendente e terza.