Conto annuale 2021: rilevazione da effettuare entro il 20 luglio 2022

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato la Circolare n. 25 del 10 giugno 2022 e il relativo Allegato, contenente le Istruzioni per compilare il Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2021. 

La scadenza per l’invio delle informazioni è fissata al 20 luglio 2022.

Come lo scorso anno, la trasmissione dovrà avvenire, allo stesso modo, mediante immissione diretta delle informazioni sull’applicativo “Sico”, in modalità web o attraverso l’invio del consueto kit Excel.

Ai fini della rilevazione, come noto, è richiesta l’individuazione di un Responsabile del procedimento amministrativo, che coincide con il Dirigente/Funzionario preposto all’Unità organizzativa individuata dall’Ente e, come ogni anno, è prevista l’apposizione della firma da parte del Revisore, cui compete la verifica di quanto trasmesso, e l’eventuale inserimento di note a commento successivamente all’inserimento dei dati in “Sico”. Resta altresì confermato l’obbligo di pubblicazione del Conto annuale in “Amministrazione Trasparente” (Dlgs. n. 33/2013).

In primo luogo, sono fornite alcune considerazioni di carattere operativo sulle modalità di acquisizione del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, da trasmettere attraverso il Portale “Sico”. In proposito, in considerazione dell’adozione del “Piano integrato di attività e organizzazione” (“Piao”) da parte delle P.A. entro il 30 giugno 2022, le Amministrazioni che vi sono soggette provvedono all’invio del “Piano triennale dei fabbisogni” nell’ambito del “Piao”. Per quelle non soggette o che non trasmettono il “Piao” entro il 30 giugno 2022, resta l’obbligo di inviare il “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, redatto secondo le “Linee di indirizzo” pubblicate nella G.U. del 27 luglio 2018, attraverso le funzioni presenti nell’Applicativo “Sico”.

Le diverse novità introdotte nella rilevazione di quest’anno, oltre a riguardare l’applicazione di nuove disposizioni legislative e contrattuali, intervengono a chiarire in modo più puntuale alcune informazioni da indicare.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, è previsto l’inserimento, nella Scheda Informativa “”, sono state inserite nuove domande volte a rilevare gli enti che hanno il Segretario comunale o provinciale in Convenzione. Sempre con riferimento alla rilevazione dei dati riguardanti il Segretario comunale alla “Tabella 13”, la voce di spesa cod. S740 “Diritti di rogito – Segreteria conv.- indennità di scavalco”, è stata suddivisa nelle voci:

  • Diritti di rogito e indennità di scavalco” che mantiene lo stesso codice S740;
  • Retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata” con il nuovo codice I223.

Nella Tabella 4 è stata modificata la modalità di rilevazone delle progressioni “verticali” in base all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, secondo le modifiche introdotte dal Dl. n. 80/2021 (“Decreto Reclutamento”).

Sul fronte del monitoraggio della Contrattazione integrativa, fermi i controlli di tipo automatico sul rispetto del limite al trattamento accessorio dell’anno 2016 (art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017) introdotti lo scorso anno, con specifiche modifiche introdotte alle Tabelle 15 e nelle Schede “Sici”. Al fine di rendere verificabile il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (limite 2016), nel Conto annuale di quest’anno sono state introdotte le attese modifiche alla Tabella 15 riferita al Segretario comunale e provinciale, che tanti dubbi aveva sollevato lo scorso anno in merito alle possibili distorsioni derivanti, in particolare, dalle convenzioni di segreteria.

In tali casi, nella relativa Tabella 15 di quest’anno, gli Enti devono indicare le risorse per il trattamento accessorio del Segretario comunale e provinciale oggetto di rilevazione, rapportandole alla effettiva quota a proprio carico (come individuata formalmente nella Convenzione) e a prescindere da quale ente effettui direttamente il pagamento o dai diversi meccanismi di rimborso concordati; ai fini del monitoraggio. Infatti, rilevano unicamente le quote di riparto del complesso della retribuzione accessoria come formalizzate dalla Convenzione. Ciò consente di evitare duplicazioni nella rilevazione del Conto annuale: così, a titolo esemplificativo, se un Comune si fa carico dell’80% della retribuzione accessoria del Segretario e un altro Comune del 20%, nel complesso sarà rilevato il 100% della retribuzione accessoria.

La novità, in proposito, si registra in merito alla verifica automatizzata del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ove l’algoritmo del Conto annuale controlla che le voci accessorie soggette a limite spettanti al Segretario comunale e provinciale non si incrementino “complessivamente” rispetto all’anno 2016, a prescindere che le stesse siano a carico di una sola Amministrazione (Segretario titolare di sede unica) oppure di più Amministrazioni (Segreteria convenzionata).

Sul piano pratico, tale verifica è operata attraverso la quantificazione delle risorse “complessivamente” destinate alla retribuzione accessoria del Segretario comunale o provinciale nell’anno 2016 (quindi, in caso di Segreteria convenzionata, delle risorse complessivamente destinate da parte tutti gli Enti in Convenzione), moltiplicate per la percentuale di quota di Convenzione in essere nello specifico anno di rilevazione. Tale meccanismo verifica che l’accessorio del Segretario comunale o provinciale “nel suo complesso” non aumenti rispetto al 2016 e, al contempo, al variare delle condizioni di Segreteria convenzionata, non determini, come evidenziato lo scorso anno, quegli effetti che appaiono irragionevoli, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista logico-sistematico, di superamento del limite (ovvero di margine favorevole) che si determinerebbero ove venga presa in considerazione unicamente la quota di accessorio del Segretario comunale o provinciale a carico del singolo Ente.

Per quanto riguarda, poi, l’indennità di ordine pubblico, riconosciuta agli Agenti di Polizia locale per le attività di controllo e Pubblica sicurezza connesse all’emergenza da “Covid-19”, quest’anno dovrà essere censita anche nella Tabella 15, quella cioè relativa al monitoraggio del “Fondo per la contrattazione integrativa”.

Tra le voci che costituisco la parte variabile del “Fondo delle risorse decentrate” è stata infatti prevista la nuova “F16T” rubricata “Risorse finanziamento indennità ordine pubblico attività ‘Covid-19’ correlate Polizia locale (art. 4, comma 9, Dl n. 19/2020)”.

La predetta voce è ricompresa nell’ambito dell’art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl. 21 maggio 2018 (ovvero “Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”).

Sul lato utilizzo, in assenza di un’analoga voce specifica, gli importi erogati a titolo di indennità di Ordine pubblico verranno censiti nella voce “Altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate” (Codice U00Q).