Contrasto alla povertà: varata la Legge-delega per la riforma del Sistema dei “Servizi sociali”

Pubblicata sulla G.U. del 24 marzo 2017, n. 70, è entrata in vigore la Legge-delega 15 marzo 2017, n. 33, che prevede alcune misure stabilite dal Governo al fine di “rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti”. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della suddetta Legge n. 33/17, il Governo ed i Ministeri competenti sono tenuti a introdurre uno o più Decreti legislativi, che disporranno, tra le altre cose:

  • l’introduzione di un “reddito di inclusione”, ovvero una misura nazionale volta a contrastare l’impossibilità di disposizione di beni e servizi che possano offrire una vita dignitosa;
  • il riordino delle prestazioni assistenziali, finalizzate al contrasto della povertà;
  • il rafforzamento del coordinamento in materia di “servizi sociali”, predisposti da equipe multidisciplinari, per garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Nello specifico, il “reddito di inclusione” sarà articolato dal Governo sulla base dell’Isee (“Indicatore della situazione economica equivalente”), tenendo conto degli indicatori della capacità di spesa, e prevedrà un beneficio economico e una componente di servizi, nonché l’adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

I beneficiari dovranno rispettare i requisiti della condizione economica del nucleo familiare, dimostrare la prossimità alla soglia di riferimento per l’individuazione della condizione di povertà ed essere residenti in Italia. È previsto inoltre un graduale incremento dell’individuazione dei beneficiari anche tra i nuclei familiari con minori, con disabilità gravi, con donne in stato di gravidanza o con persone di età superiore a cinquantacinque anni disoccupate.

Il Governo permetterà di rinnovare la durata dei benefici, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal “Fondo per la lotta alla povertà” di cui all’art.1, comma 386, della Legge n. 208/15, e si impegnerà che i criteri direttivi vengano applicati, con la partecipazione delle Regioni, delle Autonomie locali e dell’Inps.

di Elisa Erriu