Corte dei conti Veneto, Delibera n. 257 del 18 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che la pratica della “Contrattazione integrativa tardiva” è ancora molto diffusa. Questa si verifica quando i Contratti collettivi integrativi vengono stipulati alla fine dell’esercizio di riferimento o, peggio ancora, negli esercizi successivi. Tale pratica è costantemente criticata dalla giurisprudenza contabile, che ha espresso forti dubbi sulla legalità di questi contratti e sulla loro idoneità come base legittima per il pagamento dei vari istituti. Di conseguenza, se non si raggiunge un accordo tempestivo per la stipulazione del Contratto collettivo integrativo, “l’Amministrazione dovrebbe, senza attendere ulteriormente, procedere unilateralmente, anche solo in via provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del Dlgs. n. 165/2001”.
Per limitare questo fenomeno, il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle “Funzioni locali” 16 novembre 2022 impone tempi stringenti per la Contrattazione collettiva integrativa, cercando di accelerarne l’avvio. Il Contratto prevede che l’Ente, per garantire la piena funzionalità dei servizi e l’applicazione puntuale degli istituti contrattuali, debba avviare la sessione negoziale riferita ai criteri di ripartizione delle risorse entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e rendicontazione. Durante questa sessione negoziale, l’Ente deve fornire informazioni sui dati relativi alla costituzione del “Fondo per le risorse decentrate”. La Sezione ricorda che, una volta costituito il “Fondo” e avviate le trattative sindacali, se non si raggiunge un accordo per la stipulazione di un Contratto collettivo integrativo e se il protrarsi delle trattative danneggia la funzionalità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, continuando le trattative per concludere l’accordo rapidamente. Gli atti adottati unilateralmente sono soggetti alle procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40-bis. Pertanto, in caso di mancata sottoscrizione, l’Amministrazione deve provvedere unilateralmente, anche solo in via provvisoria, all’adozione dell’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del Dlgs. n. 165/2001. La Sezione sottolinea che non è giustificabile in alcun modo e per nessuna ragione la sottoscrizione di un Contratto decentrato alla fine del secondo esercizio successivo a quello di riferimento. Solo nel caso in cui l’assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l’anno, sarebbe possibile prevedere la corresponsione del trattamento accessorio in assenza di Ccid., sempre che non sia stato demandato ad esso la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi al Sistema di incentivazione e degli altri criteri di Sistema relativi alle prestazioni lavorative. Di conseguenza, il Contratto integrativo sottoscritto tardivamente deve avere un contenuto meramente ricognitivo di decisioni e scelte già operate in sede amministrativa. Tuttavia, questa soluzione è praticabile solo se la Contrattazione integrativa decentrata non è incaricata di determinare quei presupposti essenziali alla cui esistenza è subordinato il trattamento economico in discussione.