Tar Basilicata, Sentenza n. 506 del 17 ottobre 2024
Nel caso in analisi, i Giudici si esprimono sui contratti di avvalimento, sottolineando che questi non possono essere modificati o integrati una volta scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte. In particolare, non è ammesso il ricorso al “soccorso istruttorio” nel caso in cui manchi l’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’Impresa ausiliaria.
I Giudici chiariscono che, ai sensi dell’art. 100, comma 11, del Dlgs. n. 36/2023, l’avvalimento in questione riguarda, sia il requisito di capacità economica e finanziaria, con riferimento al fatturato, sia il requisito di capacità tecnica e/o operativa, in relazione alla capacità tecnica e professionale. Di conseguenza, si applica l’art. 104, comma 1, del medesimo Decreto, il quale prevede che, a pena di nullità, il contratto di avvalimento debba specificare le risorse messe a disposizione. Tuttavia, tale specificazione non richiede una quantificazione rigida dei mezzi d’opera, né l’indicazione esatta delle qualifiche o del numero di personale impiegato.
Nel caso specifico però, il contratto di avvalimento si limita a prevedere l’obbligo di “tenere a disposizione le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento“, senza fornire ulteriori dettagli. Il Bando di gara stabilisce chiaramente che l’obbligo di specificare le risorse messe a disposizione è imposto a pena di nullità. A sostegno di questa posizione, va richiamata la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sentenza n. 322/2024; Consiglio di Stato, Sentenza n. 8316/2021), la quale ribadisce che non è possibile ricorrere al “soccorso istruttorio” per sanare la nullità di un contratto di avvalimento in caso di mancata indicazione dei mezzi e delle risorse fornite dall’Impresa ausiliaria. Questo perché, una volta scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, i contratti di avvalimento non possono essere, né modificati, né integrati.