Nella Sentenza n. 2673 del 14 luglio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’oggetto della controversia riguarda il mancato pagamento di somme da parte di un Comune rispetto all’erogazione del “Servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani” effettuato da un Consorzio. In particolare, l’opponente contesta l’esistenza di un rapporto giuridico, non ritenendo provata in alcun modo l’esistenza di un contratto di fornitura dei servizi. Infatti, nel caso di specie, il Comune ed il Consorzio non risultano aver stipulato un contratto scritto, condicio sine qua non per avanzare domanda di adempimento contrattuale, non costituendo un valido supporto probatorio, in tal senso, la fattura emessa dallo stesso Consorzio. Tale documentazione certamente presuppone la sussistenza di un rapporto negoziale. I Giudici rilevano che, in materia di contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità, ed escludersi la conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all’effetto di eludere il requisito della forma scritta. Quindi, affinché il Comune resti vincolato per il pagamento del compenso per prestazioni rese in suo favore, è necessario che sussistano tutti questi elementi:
– la Delibera che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;
– la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta;
– l’esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del Servizio “Finanziario”.
In mancanza di siffatti presupposti ed in presenza dell’incolpevole affidamento del privato, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l’Amministratore o il Funzionario che abbiano consentito l’esecuzione degli stessi.




