Contributi Anpr: non destinabili ad incentivazione del personale e soggetti al limite per il trattamento accessorio

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 17 del 7 febbraio 2025

Un Comune ha chiesto un parere su seguenti questioni:

–        se il contributo statale ricevuto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (Dpcm n. 18/2023) possa essere utilizzato per riconoscere incentivi economici ai dipendenti dei “Servizi Demografici”, in relazione alle attività connesse al passaggio all’Anpr (“Anagrafe nazionale della popolazione residente”);

–        se, nel caso in cui fosse possibile usare queste risorse per incentivare il personale, tali fondi possano essere esclusi dal limite di spesa imposto sul trattamento accessorio del personale del comparto funzioni locali.

Il Comune motiva la richiesta sottolineando che il contributo ricevuto è stato assegnato in modo forfettario per supportare l’integrazione nell’Anpr delle liste elettorali e dei dati di iscrizione nelle liste di sezione. Tuttavia, non trova nella normativa un’indicazione chiara che consenta di destinarlo ai dipendenti sotto forma di incentivo. L’argomento è di grande importanza perché molti Comuni, negli anni precedenti, hanno ottenuto finanziamenti con importi fissi per sostenere il passaggio all’Anpr. L’ammontare del contributo si basa sulla popolazione residente e la ripartizione è stata regolata dal Dpcm n. 18/2023. Questi fondi sono legati al “Pnrr” e finanziati dall’Unione Europea, ma la normativa non specifica che una parte possa essere utilizzata per premiare il personale, né prevede un collegamento diretto tra le risorse ricevute e le attività svolte dagli Uffici comunali per la migrazione all’Anpr. Molte Amministrazioni hanno autonomamente scelto di destinare parte dei fondi ai dipendenti e il quesito del Comune si concentra proprio su questa possibilità, chiedendo inoltre se tali risorse possano essere escluse dal limite di spesa imposto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, che disciplina il trattamento accessorio del personale del comparto funzioni locali. La Sezione ha risposto negativamente, ribadendo che, in materia di incentivi ai dipendenti questi devono essere espressamente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le norme sugli incentivi hanno carattere speciale e non possono essere applicate per analogia a situazioni non previste. In altre parole, non è possibile ampliare il Principio degli incentivi a casi non regolamentati dalla legge. Ogni Amministrazione può utilizzare le risorse di bilancio per finanziare il raggiungimento di obiettivi del personale, nel rispetto delle regole sulla valutazione delle performance e della Contrattazione collettiva. Tuttavia, se decide di destinare i contributi ricevuti per Anpr all’incremento del “Fondo delle risorse decentrate”, dovrà comunque rispettare il limite del 2016 imposto sul trattamento accessorio. Le somme erogate ai Comuni per l’integrazione e l’implementazione dell’Anpr non sono destinate, in modo specifico, all’incentivazione del personale. Di conseguenza, qualora un Comune scelga di utilizzarle per il trattamento accessorio dei dipendenti, non può beneficiare di alcuna deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa.

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