Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 11 settembre 2026, con il quale rende noto che, a decorrere dal 15 settembre 2026, gli Enti Locali beneficiari dei Contributi per la progettazione relativi all’annualità 2025 possono procedere alla rendicontazione delle spese e alla richiesta del saldo attraverso il nuovo Modello informatizzato n. 59_2026, disponibile nel “Sistema Certificazioni Enti Locali – Area Certificati Tbel”.
La procedura riguarda i Contributi assegnati con il Decreto interministeriale 18 giugno 2025, adottato ai sensi dell’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019. Per ciascun Contributo e per ciascun “Cup” assegnato, l’Ente è tenuto a predisporre una distinta Certificazione.
Erogazione del Contributo: 80% in acconto e 20% a saldo
Il Contributo viene erogato, per ciascun “Cup”, in 2 tranche: l’80% previa verifica dell’avvenuta stipula del Contratto di affidamento dell’incarico di progettazione entro il 2 gennaio 2026, e il restante 20% dopo la verifica dell’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, comunque nel limite della spesa effettivamente sostenuta. La Certificazione può essere trasmessa soltanto una volta concluso il livello di progettazione finanziato e dopo la liquidazione di tutte le relative spese.
Le condizioni da verificare in “Bdap”
Prima dell’invio è necessario controllare la situazione dell’Intervento nella “Bdap – Monitoraggio delle opere pubbliche”. Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del saldo devono risultare contemporaneamente registrate la data di stipula del Contratto di affidamento del servizio di progettazione, entro il 2 gennaio 2026, e la data di fine effettiva dell’ultimo livello progettuale finanziato, antecedente alla presentazione della certificazione. Entrambi i relativi campi in “Bdap” devono risultare correttamente valorizzati, con la prevista colorazione verde. La presenza di campi in rosso impedisce di completare l’adempimento. La Certificazione può pertanto essere presentata, a titolo definitivo, soltanto in presenza congiunta di 3 condizioni: avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute; corretta registrazione in “Bdap” della data di stipula del contratto entro il termine previsto; registrazione della data di conclusione effettiva dell’ultimo livello di progettazione finanziato.
Invio tramite “Tbel” senza una scadenza prestabilita
Il Modello n. 59_2026 può essere prelevato e trasmesso a partire dal 15 settembre 2026 attraverso l’“Area Certificati – Tbel, altri certificati”. Il Modello contiene già la parte anagrafica e alcuni dati relativi al contributo, mentre per ogni singolo “Cup” è predisposta una specifica Certificazione.
Il Ministero precisa tuttavia che la Certificazione viene proposta a titolo definitivo e, una volta trasmessa, non può essere modificata o corretta. L’Ente è pertanto invitato a procedere all’invio non appena siano soddisfatte tutte le condizioni richieste, anche tenendo conto degli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 158 del Tuel. La rendicontazione ha natura economico-finanziaria e riguarda le spese sostenute e già liquidate, non l’aspetto tecnico relativo alla redazione del progetto. Il Sistema calcola automaticamente l’eventuale saldo da erogare, tenendo conto dell’acconto dell’80% già corrisposto e del limite massimo del restante 20% del Contributo assegnato.
Firma digitale del Responsabile finanziario e del Segretario
Una volta completata la compilazione, il Sistema consente di scaricare il file in formato Pdf, che deve essere sottoscritto digitalmente in formato “PKCS#7” (“.P7M”) dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario dell’Ente e successivamente ricaricato sulla Piattaforma “Tbel”.
I firmatari devono avere preventivamente censito la propria firma nell’apposita Sezione “Configurazione Ente” dell’Area Certificati. È inoltre necessario verificare che la firma sia associata allo specifico ruolo ricoperto, pena l’impossibilità di completare la trasmissione.
Il Dicastero ricorda infine che sono valide esclusivamente le Certificazioni trasmesse attraverso il “Sistema Certificazioni Enti Locali”: eventuali invii effettuati tramite Pec, posta ordinaria o altre modalità, non assolvono all’obbligo di rendicontazione e non sono considerati validi ai fini dell’erogazione del saldo.




