Contributi previdenziali per Amministratori locali: spettano a tutti i lavoratori non dipendenti, dietro richiesta dell’interessato

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 270 del 13 agosto 2025

Un Sindaco ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che obbliga i Comuni a versare una quota forfettaria annua, rateizzata mensilmente, per coprire i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi degli Amministratori locali che non sono lavoratori dipendenti. Il dubbio riguardava tre aspetti: se il versamento debba essere espressamente richiesto dall’Amministratore, entro quanti anni si prescrive il diritto e se il beneficio valga non solo per i liberi professionisti, ma anche per artigiani, commercianti e in generale per tutti i lavoratori autonomi. La Sezione ha ricordato che la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24615/2023 e n. 18396/2024) ha chiarito che il versamento spetta anche se l’amministratore non sospende la propria attività professionale durante il mandato, poiché l’espletamento della carica è sufficiente a giustificarlo. Quanto ai soggetti beneficiari, l’art. 86, comma 2, del Tuel e il Decreto ministeriale 25 maggio 2001 estendono la tutela a tutti gli amministratori non dipendenti, quindi non solo professionisti ma anche artigiani e commercianti previa necessaria esplicita richiesta dell’interessato, non potendo il Comune conoscere di propria iniziativa il regime contributivo del singolo. In merito alla prescrizione, la questione attiene alla disciplina previdenziale generale e non alla contabilità pubblica, quindi non può essere affrontata dalla Corte dei conti. In sintesi, la Sezione ha chiarito che il contributo spetta a tutti gli Amministratori locali non dipendenti, che deve essere chiesto dall’interessato e che il Comune ha l’obbligo di versarlo, mentre la durata della prescrizione rientra nella competenza del Giudice ordinario.

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