Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 270 del 13 agosto 2025
Un Sindaco ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che obbliga i Comuni a versare una quota forfettaria annua, rateizzata mensilmente, per coprire i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi degli Amministratori locali che non sono lavoratori dipendenti. Il dubbio riguardava tre aspetti: se il versamento debba essere espressamente richiesto dall’Amministratore, entro quanti anni si prescrive il diritto e se il beneficio valga non solo per i liberi professionisti, ma anche per artigiani, commercianti e in generale per tutti i lavoratori autonomi. La Sezione ha ricordato che la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24615/2023 e n. 18396/2024) ha chiarito che il versamento spetta anche se l’amministratore non sospende la propria attività professionale durante il mandato, poiché l’espletamento della carica è sufficiente a giustificarlo. Quanto ai soggetti beneficiari, l’art. 86, comma 2, del Tuel e il Decreto ministeriale 25 maggio 2001 estendono la tutela a tutti gli amministratori non dipendenti, quindi non solo professionisti ma anche artigiani e commercianti previa necessaria esplicita richiesta dell’interessato, non potendo il Comune conoscere di propria iniziativa il regime contributivo del singolo. In merito alla prescrizione, la questione attiene alla disciplina previdenziale generale e non alla contabilità pubblica, quindi non può essere affrontata dalla Corte dei conti. In sintesi, la Sezione ha chiarito che il contributo spetta a tutti gli Amministratori locali non dipendenti, che deve essere chiesto dall’interessato e che il Comune ha l’obbligo di versarlo, mentre la durata della prescrizione rientra nella competenza del Giudice ordinario.







