Nella Sentenza n. 101 del 15 marzo 2018 del Tar Abruzzo, la questione controversa in esame riguarda una procedura selettiva indetta con l’Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori da una Società “in house providing”. I Giudici chiariscono che, nel sistema vigente, le Società “in house”, pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della Pubblica Amministrazione, con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa, rimangono Società di diritto privato sul piano formale per cui, quando provvedono alla propria provvista di personale, esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario delle relative controversie.