Nell’Ordinanza n. 21298 del 14 settembre 2017 della Corte di Cassazione, viene stabilito che le controversie aventi ad oggetto la misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di “Trasporto pubblico locale” in concessione rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, e non del Giudice amministrativo.
Questo in quanto attengono,non già al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione concedente, bensì a una pretesa economica che trova fonte unicamente nel contratto di gestione di “Servizio pubblico locale di trasporto”.




