Controversie su procedure assunzioni nelle Società “in house”: la giurisdizione spetta al Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 7254 del 21 giugno 2017 del Tar Lazio, la controversia ha ad oggetto la mancata pubblicazione degli esiti di una procedura selettiva interna per l’assunzione delle mansioni della figura di Capo unità tecnica, posta in essere da una Società di capitali che, pur essendo a totale partecipazione pubblica e sottoposta a “controllo analogo”, pone in essere attività di diritto privato quando provvede al reclutamento del proprio personale. I Giudici laziali affermano che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di Società “in house providing”.

I Giudici pongono in evidenza che l’art. 19 del Dlgs. n. 175/16 ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle Società a controllo pubblico. In particolare, il comma 4 dell’art. 19, prevede che “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

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