Corresponsione retroattiva delle indennità per il decentramento comunale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 16 del 23 gennaio 2025

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha richiesto un chiarimento interpretativo sulla corretta applicazione dell’art. 4-quinquies del Dl. n. 7/2024, relativo allo status degli Amministratori delle forme più accentuate di decentramento comunale, in relazione al Decreto attuativo 6 agosto 2024, che ha stabilito i limiti per indennità e gettoni di presenza.

L’Ente pone 2 quesiti principali: se, nel periodo tra l’entrata in vigore della norma e l’efficacia del Decreto ministeriale, gli Enti Locali possano (o debbano) continuare a riconoscere le indennità e i gettoni di presenza previsti dai precedenti ordinamenti, purché rientrino nei limiti stabiliti dalla nuova normativa; e se, in caso di risposta affermativa, tali somme possano essere contabilizzate come emolumenti arretrati o passività pregresse, da liquidare successivamente nell’esercizio finanziario successivo.

L’istanza sottolinea l’impatto finanziario e contabile della norma, evidenziando che la regolazione delle indennità nel periodo transitorio ha conseguenze dirette sul bilancio dell’Ente.

La Sezione ha stabilito che il Comune può riconoscere in via retroattiva le indennità di funzione e i gettoni di presenza ai componenti degli Organi esecutivi delle forme di decentramento rafforzato anche per il periodo transitorio, compreso tra l’entrata in vigore dell’art. 4-quinquies del Dl. n. 7/2024 e l’efficacia del relativo Dm. 6 agosto 2024. Tuttavia, la possibilità di erogare tali emolumenti è subordinata al rispetto di 2 condizioni: gli importi devono essere già contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ossia il Dl. n. 7/2024 e il Dm. attuativo, evitando quindi di superare il tetto massimo di spesa previsto per il riconoscimento delle indennità agli amministratori delle articolazioni di decentramento, e lo svolgimento delle funzioni deve essere avvenuto senza interruzioni nel periodo transitorio, garantendo la continuità amministrativa e politica da parte degli interessati.

La Sezione evidenzia che tale corresponsione retroattiva non è obbligatoria, ma rappresenta una facoltà per l’Ente Locale, in quanto l’art. 4-quinquies, secondo periodo, stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere le indennità, senza prevedere un obbligo esplicito in tal senso.

Rispondendo al secondo quesito, la Sezione chiarisce che, qualora il Comune scelga di procedere con il pagamento delle indennità per il periodo transitorio, tali somme devono essere contabilizzate come emolumenti arretrati, trattandosi di obbligazioni riferite a un periodo già trascorso, ma non ancora liquidate. Dal punto di vista della gestione finanziaria, l’Ente dovrà collocare queste spese come poste ordinarie di bilancio e, se necessario, prevedere un’integrazione dell’impegno di spesa per il 2024. La Sezione sottolinea che la decisione finale sulla classificazione e l’erogazione di tali somme spetta all’Ente Locale, rientrando nella sua autonomia gestionale e contabile. Tuttavia, qualsiasi scelta dovrà rispettare i vincoli di spesa complessiva previsti dal decreto ministeriale, evitando che il riconoscimento di tali indennità comporti un aggravio finanziario non sostenibile per il bilancio comunale.

Nel motivare la propria decisione, la Sezione osserva che l’art. 4-quinquies, disciplina chiaramente 2 situazioni: gli emolumenti già riconosciuti prima della legge di conversione del Dl. n. 7/2024, i quali non possono essere soggetti a ripetizione, e gli emolumenti futuri, per i quali è stato demandato un intervento regolatorio specifico tramite il Dm. 6 agosto 2024.

Tuttavia, la norma non disciplina espressamente il caso intermedio, ossia il periodo tra l’entrata in vigore della legge di conversione e l’efficacia del Decreto ministeriale. Per colmare questa lacuna interpretativa, la Sezione adotta un criterio di interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, evidenziando che una mancata corresponsione delle indennità per il periodo transitorio sarebbe ingiustificatamente discriminatoria rispetto al regime applicabile prima e dopo il Dm. Inoltre, poiché il diritto all’indennità deriva dallo Statuto comunale, che ha valore di fonte normativa sub-primaria, viene ritenuto che gli emolumenti spettino agli amministratori che hanno continuato a svolgere le proprie funzioni ininterrottamente. L’interpretazione è rafforzata dal fatto che il Dm. non prevede un’espressa decorrenza solo per il futuro, lasciando quindi spazio alla possibilità di applicazione retroattiva.

Infine, il Parere richiama anche il principio di tutela dell’affidamento legittimo e il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di lacune normative, è necessario garantire il rispetto della continuità amministrativa e della ragionevolezza dell’azione pubblica, evitando che chi ha effettivamente svolto funzioni pubblicistiche possa subire un trattamento svantaggioso.

In sintesi, la Sezione ritiene che il Comune possa riconoscere in via retroattiva le indennità e i gettoni di presenza per il periodo transitorio, purché siano rispettati i limiti normativi e la continuità nello svolgimento delle funzioni. Tale corresponsione, pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente, dovrà essere contabilizzata come emolumenti arretrati e gestita nel rispetto degli equilibri di bilancio.

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