La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 2/SezAut/2022/Inpr del 24 febbraio 2022, ha deliberato le “Linee-guida per la Relazione dei Revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2022-2024 per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, pubblicate sulla G.U. n. 63 del 16 marzo 2022.
Il Documento approvato dalla Corte contiene le Linee-guida alle quali devono attenersi gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della Relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.
Si fa presente preliminarmente che anche per il 2022 è stato fatto ricorso all’esercizio provvisorio (fino al termine massimo del 31 agosto 2022), fatto che interferisce negativamente con la programmazione del bilancio rendendo evanescente la definizione degli obiettivi da conseguire nell’anno e nell’impostazione degli Investimenti (previsti in incremento fino al 2026 per l’attuazione del “Pnrr”).
La Corte poi sottolinea che nell’esercizio 2022, per la parte corrente, è previsto il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale, anche se alcune misure sono state parzialmente prorogate dal Dl. 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorità delle finalità prevista dal Tuel e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale) e dal Decreto “Milleproroghe” (estensione della facoltà, prevista dall’art. 109, comma 1-ter, del Dl. n. 18/2020, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall’Ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dal “Covid-19”). Le deroghe citate producono l’effetto di rendere disponibili risorse per dare copertura, in via straordinaria, a spese destinate ad esigenze particolari, tutte giustificate dalla situazione di emergenza; in merito occorre costantemente riflettere sulla necessità che, in conformità al Principio della prudenza, comportamenti e scelte gestionali che utilizzano le varie disposizioni derogatorie tengano conto, da un lato, della provvisorietà di questa disciplina, e dall’altro, che anche nell’esercizio in corso trovino oggettiva corrispondenza nella natura della spesa.
Devono attentamente e costantemente essere valutate anche le misure derogatorie in materia di spesa per il personale, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal “Pnrr” (deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019 per le assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo degli Enti di cui all’art. 31-bis Dl. n. 152/2021, utilizzabile anche dagli Enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di “Predissesto” od anche in “Dissesto”, e per le assunzioni a tempo determinato a carico delle risorse “Pnrr” di cui all’art. 9, comma 18-bis, Dl. n. 152/2021).
Viene ricordato che anche la gestione in conto capitale dovrà essere attentamente monitorata, in quanto è prevista una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del “Pnrr” (possibilità fino al 2026 di iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria, possibilità di accertamento delle entrate da risorse “Pnrr” e “Pnc” sulla base della Delibera di riparto senza attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante, possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal Mef in qualità di Soggetto attuatore, possibilità di affidare la progettazione richiesta per la partecipazione agli Avvisi e ai Bandi del “Pnrr” senza dover inserire la relativa opera nei documenti di programmazione, possibilità di utilizzazione le quote vincolate non impegnate confluite in avanzo di amministrazione anche per gli Enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018).
Le Linee-guida in commento adottate tempestivamente e l’informatizzazione dei Questionari consentiranno lo svolgimento delle verifiche in tempo utile affinché gli Enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e contenere l’impatto, in sede di rendicontazione, dei rilevati fattori critici, nonché permettere verifiche circa l’andamento del “Pnrr” nelle sue prime fasi di attuazione.
Il Questionario allegato alle Linee-guida dedica una prima Sezione alle domande preliminari e prevede 5 Sezioni a carattere tematico, oltre ad una Sesta da utilizzare per la compilazione di 4 Quadri contabili.
Per la gestione ordinaria, il Questionario al bilancio preventivo 2022-2024, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi.
In proposito, sono ricordate le proroghe per l’utilizzo delle risorse del c.d. “Fondone” e dei “ristori specifici” non utilizzati nel 2020 e 2021, e la possibilità di utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali a copertura delle quote capitale per l’ammortamento dei debiti, oltre alle numerose cessazioni di trasferimenti “emergenziali” e di esenzioni “Covid” in materia di Tributi locali (Imu, Addizionale Irpef, Tari, Canone unico patrimoniale, Imposta di soggiorno, ecc.), che comportano la necessità di procedere a previsioni prudenziali che comunque tengano conto degli effetti economici (in via di esaurimento) della pandemia.
I Magistrati contabili evidenziano come con il bilancio 2022 gli Enti dovranno ricercare risorse per sopportare gli effetti del rinnovo dei contratti delle “Funzioni locali” relativo al triennio 2019-2021, il cui peso, sia per gli arretrati in termini di cassa, sia in termini di aumento strutturale della spesa, sarà rilevante.
Il Questionario mira ad acquisire informazioni anche sulla puntuale applicazione della specifica disciplina volta, per un verso, a ripianare, in un arco temporale massimo di 10 anni, l’eventuale maggior disavanzo registrato in occasione dell’avvenuta ricostituzione del “Fondo anticipazioni liquidità” (“Fal”) a rendiconto 2019, dall’altro a contabilizzare il “Fal” secondo i dettami della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021.
Per la composizione degli equilibri di parte corrente, secondo la Corte dei conti assume rilievo la facoltà di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità prevista dall’art. 1, commi 597-603, Legge n. 234/2021, che consente appunto di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal Mef per il pagamento dei debiti commerciali che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, con oneri in riduzione.
Per quel che concerne il “Fcde”, i quesiti rivolti ai Revisori sono ancora finalizzati alla verifica della regolarità del calcolo dell’accantonamento, nonché dell’adeguata illustrazione nella Nota integrativa delle entrate per le quali l’Ente non abbia provveduto all’accantonamento.
Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di accertare che gli Enti per i quali in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del “Fcde” da semplificato a ordinario, stiano effettuando il ripiano del disavanzo secondo le modalità previste dall’art. 39-quater del Dl. n. 162/2019.
Inoltre, sono stati inseriti quesiti finalizzati ad accertare il livello di adeguamento degli Enti Locali ai nuovi obblighi normativi in tema di tempestività dei pagamenti commerciali e di determinazione del “Fondo garanzia debiti commerciali”.
Per quanto attiene alla Sezione del Questionario dedicata alla cassa, la Corte dei conti ribadisce l’obbligo di formare le previsioni di cassa parametrandole puntualmente al livello dei crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio, tenendo anche conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile. L’obiettivo di favorire il pagamento tempestivo e completo dei debiti commerciali risulta una priorità della Politica economica del Paese, e rappresenta uno degli obiettivi di convergenza assegnati dall’Unione Europea all’Italia.
Sempre in relazione alla cassa, viene fatto presente che i controlli dell’Organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa nel corso della gestione devono estendersi ai rapporti tra Ente e Tesoriere, con particolare riguardo al rispetto del combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Tuel, e alla verifica delle entrate affidate in gestione a soggetti concessionari.
Al “Pnrr” è dedicata l’intera Sezione V del Questionario. Nell’ambito del percorso di attuazione del “Pnrr” da parte degli Enti Locali viene rammentato nelle Linee-guida che le componenti collegate alla programmazione delle attività del “Pnrr” avranno incidenza sulla gestione di competenza, soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; tali equilibri dovranno misurarsi con la capacità dell’Ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese originate dal “Pnrr”.
Il Questionario indaga anche sul controllo e sul monitoraggio effettuato sulla realizzazione dei Cronoprogrammi degli Investimenti “Pnrr” e, quindi, anche sulla specifica organizzazione degli Uffici tecnici degli Enti.
In tema di Organismi partecipati e Società a controllo pubblico, è da segnalare l’inserimento di una specifica Sezione, la IV, funzionale ad aggiornare i controlli sulle Società partecipate con il fine di tener conto degli effetti della pandemia da “Covid-19” sui relativi bilanci e/o in conseguenza delle novità introdotte in materia dalla normativa emergenziale. In particolare, la Corte dei conti vuole acquisire informazioni di dettaglio sulle Società in perdita e individuare se le perdite siano dovute agli effetti della pandemia da Covid-19 ovvero a cause indipendenti dall’emergenza sanitaria.
Altro aspetto d’interesse indagato dal Questionario riguarda gli adempimenti prescritti dal Dlgs. n. 175/2016, sia sul fronte del monitoraggio funzionale alla precoce emersione del rischio di crisi nelle Società controllate, sia sul piano degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale.
Le Linee-guida fanno ulteriormente richiamo al fatto che deve essere verificata dai Revisori la correttezza e la tempestività dei flussi informativi in “Bdap”, poi necessari al consolidamento dei conti pubblici. A tal fine, viene ribadita la necessità che i Revisori provvedano a registrarsi al Sistema “Bdap–Bilanci Armonizzati” (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’Ente di competenza.
Poi, in conclusione, vengono di nuovo fornite le Istruzioni per procedere alla compilazione della Relazione-Questionario da parte dell’Organo di revisione. Si evidenzia che da quest’anno tutti i Questionari allegati alle Linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie saranno acquisiti tramite pagina web attraverso la nuova Piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”, e che non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.