Cosap: concessione del suolo comunale per le Infrastrutture di telecomunicazione

Nella Sentenza n. 2976 del 12 aprile 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che l’art. 63, del Dlgs. n. 446/1997, indicava (diversamente dall’attuale art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020), quale unico soggetto tenuto al versamento Cosap l’operatore titolare della concessione del suolo comunale per le Infrastrutture di telecomunicazione ed occupante il suolo con la propria infrastruttura e non i soggetti ospitati, nei cui confronti gli accordi con il titolare della concessione ben potevano tenere indenne quest’ultimo per la parte d’infrastruttura da essi utilizzata. 

Peraltro, i Giudici precisano che la tesi della unicità, nel vigore della suddetta normativa, del soggetto tenuto al Cosap non confligge con il Principio e con il processo di liberalizzazione del Settore delle Telecomunicazioni, poiché le relative criticità ai fini della liberalizzazione apparivano adeguatamente superabili dagli accordi economici fra il concessionario e l’operatore da esso ospitato, accordi che appaiono di minor impatto rispetto alla criticità amministrativa derivante, in assenza di specifica disciplina, da un incremento, per il medesimo suolo concesso all’originario operatore, di ulteriori concessioni a scomputo della concessione originaria.