Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2123 del 18 giugno 2025
La vicenda riguarda un’Impresa edile incaricata nel 2021 di lavori di manutenzione su un edificio condominiale, che aveva chiesto al Comune l’autorizzazione a occupare temporaneamente suolo pubblico per installare ponteggi e cantiere.
L’Amministrazione rilasciò la concessione e un’Ordinanza di traffico per consentire l’intervento. A causa di difficoltà organizzative e logistiche, i lavori non furono mai avviati e il contratto di appalto venne revocato dal condominio. L’Impresa però non rinunciò formalmente alla concessione e non pagò il canone dovuto.
Nel 2024 il Comune notificò una diffida con richiesta di circa Euro 18.800, comprensivi di canone, penalità del 30% e interessi.
L’impresa contestò la legittimità della pretesa, sostenendo di non aver mai ricevuto comunicazioni ufficiali sul rilascio del titolo e sull’importo dovuto, e di non aver mai occupato il suolo pubblico.
Il Comune replicò che la concessione era stata regolarmente rilasciata e comunicata, che l’impresa ne era a conoscenza (avendo anche chiesto di posticipare l’inizio dei lavori) e che, secondo il Regolamento comunale, il mancato ritiro del titolo non esclude l’obbligo di pagare il canone, le penalità e gli interessi. Il Tribunale, richiamando la “Legge di bilancio 2020” (art. 1, commi 816-836, Legge n. 160/2019), che ha introdotto il canone unico patrimoniale in sostituzione di Tosap e Cosap, ha chiarito che tale canone ha natura patrimoniale e non tributaria. Esso non dipende dall’uso effettivo del suolo, ma dal rilascio della concessione, che sottrae l’area alla disponibilità collettiva a favore di un interesse privato. In conformità al Regolamento comunale, anche in caso di mancato ritiro della concessione l’obbligo di pagamento sorge ugualmente, salvo rinuncia tempestiva, che in questo caso non è avvenuta.
Pertanto, anche senza occupazione materiale, il concessionario resta tenuto a versare il canone e la sanzione del 30%, ritenuta legittima e proporzionata.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando che il canone per l’occupazione di suolo pubblico è dovuto dal momento del rilascio della concessione e che, non essendovi stata rinuncia, l’impresa è obbligata al pagamento del canone, della penalità e degli interessi.




