Consiglio di Stato, Sentenza n. 4250 del 19 maggio 2025
Una Società che aveva partecipato a una gara pubblica per la gestione dei “Servizi cimiteriali”, non essendo risultata vincitrice, ha deciso di contestare l’aggiudicazione. A suo avviso, l’Offerta della vincitrice sarebbe stata irregolare e poco trasparente, poiché avrebbe sottostimato i costi della manodopera e dei materiali, come le lapidi, presentando così un Piano economico-finanziario non realistico.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le critiche. La Società ha quindi proposto appello, sollevando 2 principali contestazioni: da un lato, ha sostenuto che alcune figure lavorative, considerate come personale di supporto, avrebbero dovuto essere trattate come personale direttamente impiegato nella commessa, incidendo così sui costi obbligatori da dichiarare; dall’altro, ha contestato il costo molto basso indicato per le lapidi, ritenendolo insostenibile e tale da compromettere l’equilibrio dell’offerta.
I Giudici hanno però precisato che l’obbligo di indicare i costi della manodopera riguarda solo i lavoratori stabilmente assegnati alla specifica commessa, e non il personale di supporto impiegato in modo trasversale o saltuario su più progetti. Questa distinzione, prevista dalla giurisprudenza, è stata rispettata nella documentazione presentata dall’aggiudicataria. Quanto al prezzo delle lapidi, è stato considerato attendibile in quanto frutto di acquisti in stock presso fornitori abituali.
I Giudici hanno inoltre ribadito che la valutazione dell’offerta spetta alla Stazione appaltante, la cui discrezionalità tecnica può essere sindacata solo in presenza di gravi irregolarità, errori evidenti o decisioni illogiche, che in questo caso non sono emerse. Pertanto, l’appello è stato respinto e la Sentenza precedente confermata.
In sintesi, i Giudici hanno stabilito che l’offerta dell’aggiudicataria è legittima: i costi del personale sono correttamente indicati, il prezzo delle lapidi è giustificato, e non risultano errori tali da giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.







