Non è applicabile il diritto di prelazione in un’operazione di finanza di progetto se la procedura non sia conclusa e non siano decorsi i termini

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazioni n. 14 e 15/2026/Par

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto:

Due Comuni appartenenti alla Regione Emilia-Romagna hanno inoltrato alla Sezione regionale di controllo distinte richieste di Parere a cui la Sezione regionale ha risposto con 2 distinte Deliberazioni, la n. 14/2026 e la n. 15/2026, pressoché sovrapponibili.

Nel primo Comune, infatti, un Operatore economico aveva presentato il 20 dicembre 2024, nell’ambito di un procedimento ad evidenza pubblica, una Proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del Dlgs. n. 36/2023 (“Codice dei Contratti pubblici”)[1] dichiarata di pubblico

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