Impianti sportivi: Anac, illegittimo l’affidamento diretto sopra soglia della riqualificazione di uno stadio alla Società utilizzatrice

L’Anac ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni speciali previste dal Dlgs. n. 38/2021 per gli interventi di costruzione, riqualificazione e gestione degli Impianti sportivi, ribadendo la necessità di rispettare i Principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici

L’Autorità nazionale anticorruzione, con la Delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni speciali previste dal Dlgs. n. 38/2021 per gli interventi di costruzione, riqualificazione e gestione degli Impianti sportivi, ribadendo la necessità di rispettare i Principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

In particolare, l’Autorità ha precisato che, per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria proposti dalle Associazioni o Società sportive utilizzatrici degli Impianti, resta necessario il preventivo svolgimento di una procedura di gara, secondo le disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” in materia di “project financing”.

La Delibera trae origine da un’attività di vigilanza avviata a seguito di una segnalazione relativa all’affidamento diretto, da parte di un Comune capoluogo del Centro Italia, di un’operazione di “Partenariato pubblico-privato” (“Ppp”) avente a oggetto la riqualificazione e gestione di uno Stadio e la realizzazione di una Struttura sanitaria.

Il caso: concessione ultraquarantennale per un intervento superiore a 100 milioni di Euro

La vicenda esaminata dall’Anac riguarda una Proposta presentata dalla Società sportiva utilizzatrice dello Stadio, relativa alla riqualificazione, valorizzazione e gestione dell’Impianto e alla realizzazione di una Clinica/Casa di cura su un’area privata.

Il Comune aveva disposto l’affidamento diretto dell’operazione alla Società proponente, attraverso una concessione di durata superiore a 40 anni, per un valore complessivo superiore a 100 milioni di Euro, senza il preventivo svolgimento di una procedura di gara sul Progetto definitivo approvato.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’affidamento era stato disposto sulla base di un’errata interpretazione dell’art. 4, comma 12, del Dlgs. n. 38/2021. L’Amministrazione comunale aveva infatti ritenuto che tale disposizione consentisse di derogare alle procedure a evidenza pubblica previste dal Dlgs. n. 50/2016 e dall’art. 4, comma 11, del medesimo Dlgs. n. 38/2021, in considerazione della presentazione della Proposta da parte della Società utilizzatrice dell’Impianto e della previsione di sovvenzioni pubbliche dirette inferiori al 50% dell’importo dei lavori.

Affidamento dei lavori e concessione: i chiarimenti dell’Anac

L’Autorità ha chiarito che le misure di semplificazione introdotte dal Dlgs. n. 38/2021, pur essendo finalizzate a favorire l’attività delle Associazioni e delle Società sportive, non consentono di derogare all’obbligo di gara per l’affidamento dell’operazione di “Partenariato pubblico-privato”.

In particolare, l’art. 4, comma 12, del Dlgs. n. 38/2021, consente l’affidamento libero dei lavori da parte della Società sportiva proponente, ma soltanto dopo che quest’ultima sia risultata aggiudicataria della procedura di gara.

La disposizione contempla tale possibilità per i lavori di importo inferiore a un milione di Euro oppure, per quelli di importo superiore, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50%.

Secondo l’Anac, si tratta quindi di una misura agevolativa riconosciuta alla Società o Associazione sportiva aggiudicataria e non all’Ente concedente.

La facoltà di affidamento libero riguarda esclusivamente i lavori oggetto del Progetto definitivo approvato e posto a base della gara, nell’ambito di un’operazione che comprende anche la gestione dei servizi necessari al recupero degli investimenti.

Resta pertanto fermo, per il Comune concedente, l’obbligo di indire una procedura di gara sul Progetto definitivo approvato, nel rispetto delle disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” applicabili al “project financing”.

Annullamento della Determina comunale e conseguenze sulla convenzione

Nell’ambito della vicenda esaminata, la Determina dirigenziale con la quale il Comune aveva sostanzialmente disposto l’affidamento dell’operazione alla Società sportiva, riconoscendo anche il permesso di costruire la Clinica/Casa di cura, è stata successivamente annullata dal Tar, a seguito di un ricorso presentato dalla Regione.

L’Anac ha precisato che tale annullamento produce effetti anche sulla validità della Convenzione stipulata dal Comune con la Società di scopo costituita per la realizzazione dell’intervento.

Piano economico-finanziario: criticità nella valutazione dei vantaggi concessi al privato

La Delibera evidenzia ulteriori criticità riguardanti la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione e la valorizzazione dei benefici riconosciuti al concessionario. In particolare, l’Autorità ha rilevato che la concessione di alcuni diritti alla Società, tra cui la cessione gratuita del diritto di superficie e l’esonero dagli oneri e dalle imposte collegati agli immobili, configura sostanzialmente un contributo pubblico a carico dell’Ente concedente.

Tali vantaggi, secondo l’Anac, non risultavano adeguatamente rappresentati nella documentazione tecnico-economica dell’operazione. Nel “Piano economico-finanziario” (“Pef”) non era stata infatti fornita evidenza del valore effettivo dei benefici economici attribuiti al Concessionario, che rappresentano un’entrata indiretta certa sotto forma di risparmio economico.

L’Autorità ha inoltre esaminato la previsione che riconosceva alla Società concessionaria il diritto di riscattare la proprietà del bene al termine del periodo concessorio. Secondo l’Anac, tale facoltà rappresenta una forma di “extra profitto” per il Concessionario, in contrasto, sia con l’art. 4, comma 12, del Dlgs. n. 38/2021, che non contempla espressamente tale diritto, sia con l’art. 180, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, che prevede il contributo pubblico quale strumento per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

Sostenibilità dell’operazione: documentazione incompleta e ricavi incerti

L’Anac ha infine rilevato l’incompletezza e l’indeterminatezza della documentazione presentata dalla società proponente. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione economica relativa allo stadio e alla clinica non risultasse sostenibile, in quanto fondata su eventi futuri e incerti, quali la realizzazione della Struttura sanitaria e la sua successiva gestione.