Nella Sentenza n. 1955 del 9 settembre 2019 del Tar Lombardia, i Giudici hanno affermato che i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori. La mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l’offerta, senza che sia possibile attivare il “soccorso istruttorio” non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione. L’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016, trattandosi di norma imperativa, va a eterointegrare la lex specialis di gara, rendendo vigente e cogente l’obbligo anche ove non espressamente previsto.




